Nuova pronuncia della SC (la 11024 del 9.5.13) che, come la precedente (la 11154 del 4.7.12), non ha chiarito se la recente novella dell’art. 2751bis n.5 cc (di cui all’art. 36 d.l. 5/12, conv. con l. 35/12) abbia, o meno, attribuito natura costitutiva all’iscrizione nell’albo artigiani.

Infatti i Giudici Superiori si limitano nuovamente a dire che trattasi di modifica che non ha natura interpretativa e quindi non ha effetto retroattivo relativamente ai casi ante entrata in vigore della novella.

Ma rispetto ai casi post?

Eppure (anche) la nuova occasione era ‘ghiotta’ visto che ai sensi dell’art. 363 cpc comunque la Corte avrebbe potuto prendere posizione sulla delicata tematica (ad es. come fatto nell’ormai ‘famosa’ Cass. SU 1521/13 sul tema della fattibilità del c.p. & altri temi, evitandosi in tal modo, saggiamente, rischi di tanti nuovi contenziosi).

Soprattutto dopo le molte speranze ‘accese’ dall’inciso contenuto nella cit. Cass. 11154/12, secondo cui la novella del 2751bis n.5 cc “quand’anche interpretabile nel senso indicato dalla ricorrente (ovvero come norma volta ad attribuire, anche ai fini del riconoscimento del privilegio, efficacia costitutiva all’iscrizione, legittimamente effettuata, all’albo delle imprese artigiane) non può trovare applicazione nel caso di specie…(omissis)”.

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Non ci resta che attendere la prossima puntata… Dunque a presto ancora su questo…’canale’.

Antonio Pezzano

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