Il professionista è … funzionale e pertanto alla prededuzione può aspirare.
Finalmente la Cassazione ha messo la parola fine alla vessata questione del professionista presentatore della domanda di concordato preventivo, riconoscendo alla corretta ed utile attività professionale la funzionalità di cui all’art. 111, comma 2, L.F. (Antonio Pezzano – Riproduzione riservata)
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.cortedicassazione.it