La sussistenza di debiti e la presenza di cause, anche attive, non impediscono la cancellazione della società sia di capitali che personali.

Questi i principi di diritto elaborati dalla Corte:

1) Se al momento dell’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non sono venuti meno i rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente, ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda che, pendente societate, essi fossero illimitatamente o meno responsabili per i debiti sociali;

b) si trasferiscono ai soci, in contitolarità o in comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, esclusi i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

2) “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.

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