La prededuzione torna a …’segnare’!

e noi a …’sognare’!

Sì, con la decisione 8.4.13 n. 8533 la SC ha (ri-)chiarito, dopo Cass.3402/12, che anche un creditore ante fallimento può beneficiare della prededuzione se svolge attività in funzione di una procedura concorsuale.

Ma questa volta precisando che spetta anche se si tratta – udite udite – di…un professionista… 🙂 che, pur avendo ben assistito il suo cliente debitore, comunque non riesca a conseguire il risultato del concordato andato a buon fine.

E la prededuzione, come sappiamo, si estende a Cap ed Iva!

Cari saluti.
Antonio Pezzano

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