Concordato preventivo con cessione dei beni: la designazione del liquidatore giudiziale spetta al debitore (allorchè designi soggetto che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 L.F. ). La Cassazione ha altresì precisato che tanto in Fallimento quanto in C.P.,il difensore non può più essere nominato dal Giudice Delegato ma rispettivamente dal Curatore e dal Liquidatore…

 Nel nuovo diritto concorsuale è il Curatore il vero motore gestorio della procedura fallimentare. In sede di opposizione ex art. 99 L.F. il Curatore può proporre nuove eccezioni, ma non domande riconvenzionali.

 Il risarcimento per la perdita di un congiunto non può essere “irrisorio”.

 Per il Tribunale di Firenze, nonostante la Cassazione di segno opposto (Cass. n. 15699/11), in caso di concordato preventivo, la nomina del Liquidatore Giudiziale spetta non al debitore bensì al Tribunale.

In caso di concordato con cessione dei beni non è obbligatoria l’indicazione di una specifica percentuale di pagamento dei creditori chirografari. Mentre per il Tribunale di Firenze vale esattamente il principio contrario (v. Trib. Firenze, 9 maggio 2012).

Non sono considerabili dissenzienti, ai fini dell’opposizione all’omologa del concordato, i creditori chirografari che si astengono.

  La prededuzione di cui all’art. 111 L.F. opera anche rispetto a crediti sorti prima del fallimento, purchè sussista il nesso di funzionalità rispetto agli scopi della procedura concorsuale.

 Risarcimento più elevato per i parenti di chi è deceduto per l’esposizione all’amianto.

Buondì Visto anche che la neo novella dell’art.33 “decreto sviluppo” il “180lf ” non l’ha toccato, forse può interessare la seguente rassegna giurisprudenziale in materia di giudizio d’omologa e relativo reclamo: 1) Il Tribunale di Prato lo scorso 08.5.12 ha, condivisibilmente, chiarito che solo i creditori chirografi che espressamente votano “no” al c.p. sono da…

Newsletter n. 5/2012 de “Il Foglio del Consiglio”

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