Buondì

Visto anche che la neo novella dell’art.33 “decreto sviluppo” il “180lf ” non l’ha toccato, forse può interessare la seguente rassegna giurisprudenziale in materia di giudizio d’omologa e relativo reclamo:

1) Il Tribunale di Prato lo scorso 08.5.12 ha, condivisibilmente, chiarito che solo i creditori chirografi che espressamente votano “no” al c.p. sono da considerare tecnicamente “dissenzienti” ex art.180 co.1 lf e quindi legittimati all’opposizione all’omologa, mentre chi si astiene incide solo sul computo delle maggioranze tra i voti negativi (per completezza: il Trib. di Monza lo scorso 22.12.11 aveva statuito in modo difforme: “gli astenuti possono essere considerati tra gli altri «interessati» e quindi anche loro possono proporre opposizione”).

2) La Cass. (n.4304/12) ha finalmente risposto alla perenne (quanto angosciante) domanda: “ma visto che l’art.183 lf nulla dice, ma in quanti ‘cacchi’ di gg si può far reclamo al decreto di omologa, soprattutto ove non associato alla sentenza di fallimento?” Entro 10 trattandosi di procedimento camerale? Entro 15 visto che il …183 del 182bis lf parla di tale termine? Oppure entro 30 gg visto che in caso di concomitante sentenza di fallimento l’art.18 lf prevede, espressamente, tale termine? Entro….30 gg! E giustamente.

3) Ed il 28.5.12 la Corte di Appello meneghina l’ha subito seguita, chiarendo inoltre che i 30 gg per il reclamo decorrono, per il debitore dalla notifica “integrale” a cura della cancelleria, mentre per gli eventuali opponenti dalla pubblicazione presso il RdI.

Saluti calorosi…è proprio il caso di dirlo 🙂

Antonio Pezzano

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA