Dopo la recente Cass.3402/12, torno su quell’…”oggetto” misterioso chiamato: Prededuzione!

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Mentre si ri-afferma (v.anche recentissimo decreto omologa 9.5.12 del Trib.Fi.) la possibilità di un decreto di ammissione ex art.163 lf senza contestuale concessione all’esperto “161” della prededuzione di cui all’art.182quater co. 4 lf, così come al contempo si disapplica la nuova tariffa commissari nella parte che crea disparità di trattamento tra com. di c.p. liquidatori e com. di altri c.p. (compenso in prededuzione da calcolarsi sempre su attivo stimato in sede di “172”; così Trib.Terni 16.4.12), si dà oramai per scontato che il Professionista presentatore la prededuzione se la può solo…’sognare'(visto, appunto, proprio l’art.182quater co.4 lf che la consente solamente pro Esperto).

Ed io sono d’accordo. Ovviamente con riguardo al riconoscimento della prededuzione all’interno del c.p. Ma se poi si va in fallimento (ad es.: perché il cp omologato venga poi non omologato per mancato raggiungimento delle maggioranze) e l’attività (o almeno parte dell’attività) del Professionista si sia rilevata comunque utile/funzionale pro intera massa (ad es. perché il deposito della domanda abbia ‘bloccato’ ex art.168 lf un pignoramento presso terzi di un importante somma di denaro ovvero permesso ex art.167 lf la continuità aziendale ‘indiretta’ attraverso cessione del ramo aziendale), siamo proprio certi che il GD non possa riconoscere al credito (o a parte del credito) del Professionista la prededuzione ex art. art.111 co.2 lf? Sinceramente qualche dubbio mi sovviene.

A maggior ragione dopo la citata Cass., che chiarisce dei principi di carattere generale davvero importanti (pur se afferenti un caso diverso): 1. Anzitutto – ed all’evidenza – sono prededucibili i crediti che si riferiscono “ad obbligazioni contratte direttamente dagli OdP per gli scopi della procedura stessa”. 2. Ma sono prededucibili – continua la S.C. – anche quelli in cui il collegamento «occasionale» ovvero «funzionale» afferisca il “nesso, non tanto cronologico, né solo teologico, tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura”, bensì (anche) quello atto a far sì che il pagamento di quel credito, “ancorché sorto anteriormente al fallimento, rientri negli interessi della massa, e dunque risponda allo scopo della procedura in quanto inerisca la gestione fallimentare”, per i vantaggi che genera, appunto, pro generale massa dei creditori. Tanto che una funzionalità così intesa – conclude la S.C. – giustifica l’attribuzione della prededuzione anche a crediti sorti Anteriormente al fallimento. Ovviamente la giustifica non certo automaticamente, ma pur sempre previa verifica in concreto a cura del GD ex artt.111bis/93 lf.

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Ripeto, il caso esaminato della SC afferiva una fattispecie particolare e diversa da quella della prededuzione del Professionista presentatore, ma i principi espressi hanno/non possono non avere valenza ermeneutica generale. D’altra parte, pur se per ora limitatamente alla prestazione professionale nella fase pre-fallimentare, un indirizzo in tal senso comincia a registrarsi (v. Trib.Prato 24.6.11 e Trib.Terni 22.3.12).

Molti cordiali saluti( e…scusate se Vi ho tediato a lungo sul tema).

Antonio Pezzano

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