Cari Colleghi,

Sulle ali dell’entusiasmo per la comunque bella prova ‘Azzurra’ …:)…provo a tornare con “PSP” (Pensiero Sempre Positivo) sul tema dell’iva di rivalsa nelle procedure, che mi sembra ogni giorno più …”caldo”.

Infatti ora siamo giunti al paradosso che secondo alcuni Giudici neppure sarebbe possibile far tesoro di quanto invece espressamente consente la Ris. 127/2008 AE circa lo scorporo dell’iva sulla fattura che va ad emettersi sulla base di quanto effettivamente riscosso. Anzi: tale Ris. non consente,…impone/imporrebbe.

Infatti, ove non si procedesse così, la circostanza che la fattura venga emessa post procedura, impedisce/impedirebbe poi a fine procedura – sempre secondo detta Ris. – l’emissione della nota di variazione per recuperare l’iva non riscossa.

Mamma mia! Allora? Sono andato a rileggermi quella che è una delle sentenze capisaldo sull’iva di rivalsa (la Cass. 6149/95 richiamata, ad es., nelle decisioni nn.15690/08 e 8222/11). Orbene, tale sentenza, oltre a precisare (cosa che a me non era chiarissima) che i privilegi generali, con collocazione prioritaria ex artt.2777/2778 cc, hanno preferenza su quelli speciali, ove questi ultimi di collocazione subordinata ai primi, chiarisce che: – l’iva di rivalsa può afferire sia “beni” che “valori”. – tra tali beni può esservi anche il credito del cliente recuperato dall’Avvocato su cui il professionista può esercitare il previlegio speciale de quo. – invece un bene, un valore non può ritenersi sussistente allorché via sia un’attività “di mera consulenza (ndr: è sottinteso dalla SC un “se”?) non collegabile ad un oggetto specifico, economicamente valutabile”.

Allora mi chiedo: – un contratto d’affitto d’azienda ancora in essere, è un valore economicamente valutabile e, quindi, l’iva di rivalsa per le inerenti competenze professionali può fruire del relativo privilegio? – l’avvenuta omologa di un c.p. rappresenta per la società concordataria (oltre che per i relativi creditori) un valore economicamente valutabile e, quindi, l’iva di rivalsa per le competenze professionali può fruire del relativo privilegio?

Cosa ne pensate? Anche perché, in caso di fallimento, l’analisi in concreto della tematica non afferisce la fase di ammissione del credito iva di rivalsa (che dovrebbe senz’altro essere richiesto ed ammesso in privilegio), ma solo quella del riparto (v. ex multis Cass.SU 16060/01 e Cass.6849/11). Mentre in caso di c.p., salvo che in proposta vi sia una previsione ad hoc (e che risulti ben supportata ex art.160 co.2 lf), la problematica afferirà la fase attuativa.

Ed in caso di contrasto, la questione non potrà essere risolta dal GD o dal LG (ovvero dal CG), bensì dal Giudice Ordinario, difettando in c.p. una fase proceduralizzata di accertamento del passivo e di relativa ripartizione (v. fra le tante Cass.16598/08).

Molti cordiali saluti.

Antonio Pezzano

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