Scusandomi con chi l’avesse già ricevuto, “a grande richiesta” di chi invece ancora non l’ha letto ma a cui ho fatto cenno, allego un delicato decreto del Tribunale di Firenze del 15.6.11 secondo cui le relazioni ex artt. 160 e 161 L.F. devono contenere (anche) una valutazione, sia su possibili azioni revocatorie fallimentari e non, sia su azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e soci.

Tanto che in difetto l’ammissione al c.p. è preclusa.

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Invero, dopo essermi anche confrontato con alcuni di Voi, qualche dubbio a me sovviene:

  1. Nel silenzio della Legge, siamo sicuri che tra i “dati aziendali” del Piano del debitore, e di cui l’Esperto ex art.161 L.F. deve attestare la veridicità, siano da considerare dette azioni/il relativo fondamento?
  2. Forse, prima facie, potrebbe apparire più condivisibile la scelta di considerare/”monetizzare” dette azioni tra i “beni e diritti” di cui alla relazione giurata ex art. 160 L.F., tenuto soprattutto conto, ai fini del giudizio comparativo tra procedure liquidatorie, il peso delle azioni revocatorie fallimentari (non esperibili in sede di c.p.).

Ma per le revocatorie ordinarie e le azioni di responsabilità nulla cambia tra c.p. e fall., anche se potrebbe sussistere la necessità di valutare comunque anche in c.p. quanto è il massimo ricavabile (e quindi quanto è davvero stralciabile a danno dei privel. gen. mob.).

Ma come si fa a giurare credibilmente/ragionevolmente che un’azione di responsabilità (ad.es.), peraltro non ancora in corso/deliberata da alcuno (v. in proposito anche artt.106 comma 1 e 124 comma ult. L.F.), risulti fondata?

E poi, visto che l’art.106 L.F. esclude la possibilità di “monetizzare” le azioni di responsabilità, come può un’azione di tale genere rientrare tra quelle che possono avere un “valore di mercato” apprezzabile ex art.160 L.F.?

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Conclusivamente penserei che, anche alla luce dei principi dettati dalle recenti sentenze della S.C. in materia di relazione dell’Esperto ex art.161 e del fondamentale ruolo informativo del Commissario, non riterrei che sia compito dei Professionisti ex artt.161 e 160 entrare nel merito delle tematiche predette.

Peraltro, qualora decidano di farlo per escludere la sussistenza dei presupposti ad agire rispetto a tali azioni ed invece il Commissario giunga a conclusioni di segno opposto, si aprirebbe molto verosimilmente la ‘porta’ al “173”.

Molti saluti cordiali.

Antonio Pezzano

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