Buondì,

Visto che il tema della prededuzione del credito del Professionista “Presentatore” è di particolare interesse, fido di far cosa gradita nel segnalare che lo scorso 24.6 il Tribunale di Prato (v. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/6509.php ) ha sentenziato che la prededuzione ex art. 111 co. 2 L.F. spetta anche per l’attività professionale ANTE procedura purchè si tratti di attività che risulti “funzionale” alla procedura medesima, e cioè utile alla stessa (nella specie il Professionista aveva funzionalmente/utilmente predisposto quanto necessario per l’auto-istanza di fallimento, che infatti era stato poi dichiarato dal Tribunale).

Molti saluti.

Antonio Pezzano

P.S. Purtroppo temo che, alla luce della specifica disposizione prevista dall’art. 182quater co. 4 L.F. (ma) esclusivamente per l’Esperto ex art.161 L.F., tale sentenza non sia invocabile pro credito concordatario del Professionista Presentatore. … Anche se potrebbe sostenersi che resti comunque fermo il di lui diritto di invocare la prededuzione ex art. 111 co. 2 L.F. allorchè il c.p. (ammesso) si trasformi in fallimento ed il Professionista dimostri che l’attività svolta in concordato risulti comunque utile, grazie al principio della consecutio tra procedure, in sede fallimentare.

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA