Interessante decisione della Corte d’Appello di Firenze che con pronuncia del 13 aprile 2010 ha statuito che la transazione ex art. 182 ter L.Fall. è meramente facoltativa per il debitore concordatario che non intenda conseguire gli effetti propri della transazione fiscale, e cioè il consolidamento del debito erariale e la cessazione del contendere per le liti in corso .

D’altra parte la scelta di rinunciare a tali effetti non presentando la transazione fiscale, permette all’imprenditore in concordato di pagare anche i crediti erariali secondo l’ordinario concorso concordatario che trova nel nuovo secondo comma dell’art. 160 L.Fall. il relativo cardine quanto ai crediti prelatizi.

Pertanto anche l’Iva potrà essere pagata in misura stralciata, oltre che meramente dilazionata.

Va rilevato che in giurisprudenza non vi è uniformità di punti di vista, difettando inoltre ancora una pronuncia di legittimità.

In senso contrario alla facoltatività si è espresso recentemente il Tribunale di Monza con sentenza del 23.12.2009, in www.ilcaso.it; in dottrina si veda A. Pezzano, il pagamento dell’iva nella nuova transazione fiscale, in Dir. Fall. n. 1/2010, 110.

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