Nella specie il decreto di omologa contenente il provvedimento di assegnazione della casa familiare di durata ultranovennale era stato trascritto prima del pignoramento, ma successivamente alle ipoteche volontarie iscritte dagli Istituti di credito parti della medesima esecuzione immobiliare.

Il reclamo si basa sull’applicabilità o meno nel caso preso in esame dal Tribunale di Firenze dell’art. 2812 c.c., laddove dispone che il creditore ipotecario può far subastare la cosa come libera nel caso di eventuali diritti di usufrutto, uso e di abitazione di terzi siano stati trascritti dopo l’iscrizione dell’ipoteca.

In particolare la discussione si incentra sulla circostanza che, nella nota di trascrizione, il diritto sancito in capo al coniuge dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale era stato definito e codificato quale “uso”.

Il Tribunale ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto che ha qualificato il diritto di abitazione non già come diritto di natura ‘reale’, ma come diritto personale di godimento di natura atipica, trascrivibile in relazione alla sua funzione di misura volta alla tutela della prole in sede di separazione/divorzio dei coniugi.

Il Collegio pertanto ritiene che non possa diversamente opinarsi “in termini di conseguenza sul piano dell’opponibilità ai creditori ipotecari e ai terzi, sulla basa di una diversa risultanza della nota di trascrizione” (Tribunale di Firenze, sentenza 30 luglio 2010).

Da ciò non consegue peraltro ad avviso del Tribunale che la procedura di esecuzione immobiliare non possa proseguire a seguito dell’intervenuta opposizione del coniuge assegnatario, in quanto è possibile procedere alla vendita della casa coniugale con la specificazione che il bene è occupato dal coniuge in forza di titolo opponibile all’acquirente per durata ultranovennale.

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