Il Tribunale di Firenze ritiene che l’imprenditore deve considerarsi in stato di insolvenza, indipendentemente dalla presenza o meno di un titolo esecutivo, se dalle risultanze processuali emerge comunque un’oggettiva impossibilità dovuta ad una condizione permanente ed irreversibile di illiquidità che comporta una impotenza economica funzionale e non transitoria.  (Tribunale di Firenze, terza sezione civile, sentenza 16 marzo 2010)

Il Tribunale di Firenze, pur condividendo il principio, più volte affermato in giurisprudenza di merito, in base al quale non versa automaticamente in stato di insolvenza l’imprenditore che non adempie ad un credito contestato e soggetto ad accertamento giudiziale, precisa cosa si deve intendere per sussistente ‘stato di insolvenza’.
In particolare, se attraverso “un giudizio prognostico” emerge uno stato non transitorio ma permanente di illiquidità della società e, quindi, la presenza di una situazione d’incapacità finanziaria tale da non permettere il regolare adempimento alle proprie obbligazioni, “deve considerarsi sussistente lo stato di insolvenza della società indipendentemente dalla presenza o meno di titoli esecutivi attestanti tale stato”.

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA