Il Tema in Discussione
Si discute se integri o meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) la condotta dell’ex coniuge (marito) che niente versa ai figli e si limita, talvolta, al solo acquisto di generi alimentari.

Cioè se l’acquisto mensile di generi alimentari per qualche mese successivo alla separazione di fatto esoneri o meno il marito dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento e dal doversi occupare anche di altre esigenze e bisogni essenziali dei figli, quali le cure mediche.

Il Caso Pratico
Il marito separato, padre di figli minori di età, contestava la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui era stato accusato per non aver contribuito al mantenimento dei figli in un periodo di tempo di sei mesi, dopo l’intervenuta separazione, avendo in detto periodo provveduto ad acquistare i viveri per la sopravvivenza quotidiana dei medesimi, per un valore di 100 euro mensili.

La Corte di appello condannava il padre, pur riducendo la durata della reclusione e l’entità della multa comminata.

Contro detta sentenza il suddetto proponeva ricorso alla Suprema Corte.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione (VI ° Sezione Penale) n. 8047 del 22 febbraio 2019
La Corte ha respinto il ricorso del marito.

Secondo gli Ermellini “ facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, i giudici hanno ritenuto che la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta ‘in re ipsa’ una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando loro i mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/ 2014) e ritenuto provato lo stato di bisogno dell’ex coniuge, rinvenendone la conferma proprio nella necessità della stessa di ricorrere a lavori saltuari ed all’aiuto di terzi per provvedere alle esigenze dei figli.

Conseguentemente, in modo del tutto coerente, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i giudici hanno ritenuto sussistente il reato contestato”.

Considerato anche che, aggiunge la Cassazione : “la tesi difensiva risulta già valutata e disattesa con motivazione congrua dai giudici di appello sia con riguardo alla mancanza di atti di messa in mora o di richieste da parte della persona offesa che alle disagiate condizioni economiche dell’imputato, essendo emerso che alle esigenze dei figli provvedeva esclusivamente la madre e che l’imputato aveva provveduto solo a volte ad acquistare prodotti alimentari per i figli, senza occuparsi di altre loro esigenze o bisogni essenziali, anche per cure mediche”.

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