L’art. 2490, ultimo comma, c.c. introduce, infatti, solo una presunzione di compimento dell’attività liquidatoria che non impedisce alla società di fornire elementi indicativi della necessità di proseguire detta fase (liquidatoria)

Il Tema in Discussione
Si discute sulla portata dell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c. secondo il quale: “qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (bilancio in fase di liquidazione, n.d.r), la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495” e, cioè, se detta disposizione abbia o meno carattere sanzionatorio, con automatica cancellazione ed estinzione della società.

Il Caso Pratico
Una Srl ricorreva al Tribunale quale giudice del registro chiedendo di provvedere ex art. 2490, ultimo comma, c.c. alla cancellazione dal registro delle imprese di due diverse Srl asserendo che le predette erano state poste in liquidazione senza il successivo deposito di alcun bilancio da parte dei liquidatori e senza che il conservatore del registro delle imprese avesse provveduto alla loro cancellazione, nonostante una specifica richiesta in tal senso da parte della ricorrente.

Le resistenti si opponevano all’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale rigettava il ricorso per i motivi qui sotto esposti.

La decisione del Tribunale di Milano – Giudice del registro delle imprese del 18 gennaio 2019 (Dott.ssa E. Riva Crugnola)
In primo luogo il giudice milanese ha rilevato il carattere non sanzionatorio del sopra richiamato ultimo comma dell’art. 2490 c.c., trattandosi di norma introduttiva di una presunzione di compimento dell’attività liquidatoria (e, quindi, di cancellazione e poi estinzione dell’ente) nel caso di carenza degli adempimenti tipici di tale fase, quali il deposito dei bilanci annuali.

Pur in presenza di tale presunzione, la società in liquidazione può tuttavia fornire elementi indicativi della necessità di proseguire la fase liquidatoria, come avviene nel caso in cui l’omesso deposito dei bilanci non dipenda dalla loro mancata redazione, ma dall’assenza di approvazione da parte dei soci.

Tale norma, infatti, non determina alcun effetto “automatico” di estinzione dell’ente allo scadere del triennio rilevante in assenza del deposito dei bilanci, né legittima i terzi a opporre alla società l’intervenuta estinzione.

Bensì, l’art. 2490, ultimo comma, c.c. presuppone l’espletamento di un apposito procedimento, al compimento del quale il conservatore provvederà a richiedere al giudice del registro la cancellazione della società, solo ove non siano emersi elementi ostativi alla stessa.

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la prosecuzione dell’attività liquidatoria delle due Srl resistenti emergesse dagli atti, posto che le medesime avevano dimostrato di svolgere attività di recupero del credito vantato nei confronti della Srl ricorrente (oltre al deposito dei bilanci di liquidazione), ed ha pertanto rigettato il ricorso (in conformità anche con la precedente pronuncia del medesimo giudice meneghino del 22 novembre 2013).

 

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