Il Tema in Discussione
Si discute se padre sia comunque tenuto a versare l’assegno di mantenimento alla figlia divenuta maggiorenne, anche se quest’ultima abbia deciso di non frequentarlo.

La Corte di Cassazione, come vedremo sotto, ha deciso che la mancata frequentazione del genitore per scelta del figlio non implica, in termini economici, che l’onerato non sia tenuto ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura.

Detti parametri saranno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell’assegno in favore della prole.

Il Caso Pratico
Il padre ricorreva in Cassazione contro la sentenza che aveva quantificato in euro 1.200 l’assegno di mantenimento da lui dovuto nei confronti della figlia negando l’esistenza di un proprio obbligo di mantenimento a favore della ragazza, nel frattempo divenuta maggiorenne, evidenziando come la figlia avesse espressamente manifestato la volontà di non frequentarlo.

L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile) n. 2735 del 30 gennaio 2019
La Corte ha respinto il ricorso del padre.

Gli Ermellini hanno, infatti, ritenuto detta circostanza (volontà della figlia di non frequentare il padre) del tutto irrilevante ai fini del mantenimento.

Si legge testualmente nella decisione de qua : “il fatto che la mancata frequentazione della figlia sia dovuta alla decisione della stessa non interferisce, in termini economici, col fatto che il ricorrente non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore della stessa, parametri che vanno obiettivamente valutati in sede di determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento in favore della prole”.

 

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