Il Tema in Discussione
Si discute se possa essere disposta la cancellazione dell’iscrizione di cancellazione di una Srl in liquidazione dal Registro delle imprese per carenza dei presupposti ed in particolare rilevando la carenza delle modalità di redazione del bilancio finale di liquidazione, non essendo state in esso adeguatamente rappresentate le vicende economiche rilevanti della società.

Il Caso Pratico
Due creditori di una Srl in liquidazione chiedevano al Tribunale disporsi la cancellazione della iscrizione relativa alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2191 c.c.

Il ricorso era motivato dal fatto che la cancellazione era stata preceduta dal deposito di un bilancio finale di liquidazione inidoneo, ad avviso dei ricorrenti, a rappresentare le vicende economiche rilevanti della società, in particolare non esponendo alcuna posta relativa a crediti, quando invece dalla stessa visura camerale relativa alla Srl risultava iscritto atto di cessione di azienda recante previsione di un pagamento differito del corrispettivo della cessione con scadenze cambiarie prolungate nel tempo per cinque anni.

Il Tribunale accoglieva il ricorso per i motivi qui sotto esposti.

La decisione del Tribunale di Milano – Giudice del registro delle imprese – n. 3328 del 28 Novembre 2018
Il Tribunale ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni.

In primo luogo il giudice milanese ha rilevato l’ammissibilità della cancellazione, ex art. 2191 cc, dell’iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di un bilancio finale di liquidazione redatto in conformità delle previsioni di legge.

Detta ammissibilità è stata affermata da un orientamento già seguito in precedenti provvedimenti del Giudice del registro di Milano e del Tribunale di Milano in sede di reclamo (cfr. Giudice del registro Milano 1.8.2011 nel proc. 20/2011, Giudice del registro Milano 31.12.2013 nel proc. 3455/2013, Tribunale Milano 22.11.2013 nel proc. 8851/2013).

Afferma, altresì, il Tribunale che la cancellazione della iscrizione di cancellazione è ammissibile anche tenuto conto della ormai consolidata interpretazione del novellato art. 2495 c.c. (v. Cass. S.U. 22.2.2010 n.4062) secondo la quale la nuova norma, che ricollega alla iscrizione presso il Registro delle imprese della cancellazione della società l’effetto costitutivo della estinzione della società stessa, non comporta di per sé l’inapplicabilità dell’art. 2191 c.c. per i casi nei quali la cancellazione della società sia stata iscritta non sussistendone le condizioni di legge.

Nonché, rileva ancora il Tribunale, è pienamente ammissibile in ragione della disciplina di cui al secondo comma dell’art. 2495 c.c., che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

La decisione del Tribunale qui in commento è di particolare interesse poiché evidenzia la centralità, rispetto alla posizione dei creditori sociali, della funzione del bilancio finale di liquidazione che è chiamato a dare la misura della (eventuale) responsabilità degli ex soci.

Così confermandosi la rilevanza di tale bilancio quale presupposto di cancellazione dell’ente e, dunque, la necessità del controllo (del Conservatore prima e del Giudice del registro poi) sulla idoneità formale del suddetto documento contabile presentato dal liquidatore.

Nel caso di specie il giudice meneghino così conclude: “le risultanze documentali sottolineate dai ricorrenti quanto alla non corrispondenza del bilancio finale del quale è stata richiesta l’iscrizione alle vicende sociali a loro volta documentate tramite iscrizione sempre nel Registro delle imprese, in particolare il bilancio finale non indicando alla voce ‘crediti’ dell’attivo alcun valore, quando invece dalla visura prodotta dai ricorrenti risulta iscritto atto di cessione di azienda, dal cui tenore emerge la previsione del pagamento del  corrispettivo da parte dell’acquirente in favore della Srl in via differita per euro 105.000,00 a mezzo di cambiali l’ultima scadenza delle quali è indicata al 30.10.2022 e, dunque, in epoca ben successiva all’esercizio al quale si riferisce il bilancio finale, fanno sì che, in definitiva, il bilancio in discussione non pare riconducibile allo schema legale tipico di

documento contabile che dia conto degli esiti liquidatori come previsto dall’art.2492 cc, risultando in contrasto con dati di per sé ricavabili dallo stesso Registro delle imprese e attestanti la permanenza – alla data di redazione del bilancio – di crediti ancora da riscuotere in capo alla Srl e dunque la necessità di ulteriori attività di liquidazione”.

Per tali motivi il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che “la iscrizione in discussione sia avvenuta in mancanza dei presupposti di legge e ne vada quindi ordinata la cancellazione”.

 

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