Il Tema in Discussione
Si discute se possa essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale l’ex marito che, unitamente ad altre condotte illecite poste in essere contro la ex moglie, non adempie agli obblighi che gli derivano dallo scioglimento del matrimonio, quali il versamento dell’assegno divorzile e di quello di mantenimento dei figli, e se possa, appunto, essere chiamato a risarcire il danno morale cagionato dal suo comportamento anche se il reato previsto dall’articolo 12-sexies della legge numero 898/1970 venga accertato solo incidenter tantum.

Il caso pratico
L’interessante decisione del Tribunale di Roma qui in commento trae origine da una vertenza instaurata dopo il divorzio dalla ex moglie nei confronti dell’ex marito (rimasto peraltro contumace nel giudizio) con richiesta di veder condannato il suddetto al risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di mantenimento oltre che per la lesione della propria dignità e del proprio onore.

In particolare rilevava l’attrice che l’ex coniuge non solo si era reso per anni sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento relativi al pagamento dell’assegno divorzile e di mantenimento dei figli (tanto che la signora aveva anche attivato un pignoramento presso terzi), ma anche che da tutto il complesso di condotte illecite poste in essere dal convenuto, che neppure aveva corrisposto il canone di locazione dell’immobile abitato dalla madre con i figli e aveva altresì offeso e minacciato di morte la medesima, era derivato un danno morale (a lei ed ai tre figli) di cui, appunto, chiedeva il risarcimento.

Ciò anche in applicazione del disposto dell’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970, integrante il delitto di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” secondo il quale:  “Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’articolo 570 del codice penale”  (norma penale quest’ultima, è d’uopo precisare, oggi abrogata con il decreto n. 21/2018 e sostituita dal nuovo art. 570-bis del codice penale che disciplina la “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio“, in vigore dal 6 aprile 2018).

La sentenza del Tribunale di Roma numero 17144 dell’11 settembre 2018
Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale essendo inconfutabilmente emerso dall’istruttoria, oltre al comportamento inadempiente dell’ex marito all’obbligo di versamento dell’assegno divorzile e di quello di mantenimento dei figli, che l’attrice aveva ricevuto messaggi sul cellulare contenenti minacce di farla morire di fame a seguito dei quali la stessa aveva anche avuto attacchi di panico.

Si legge testualmente nella sentenza de qua … deve correttamente ritenersi che la condotta posta in essere dal convenuto integra gli estremi del reato di cui all’art. 12 sexies cit. … omissis … oltre che del delitto di minaccia  (art. 612 c.p.) e che trattasi di condotte idonee ad ingenerare nella vittima uno stato di ansia e di preoccupazione, un turbamento psichico transitorio soggettivo conseguente proprio al fatto di reato, come peraltro confermato nel caso specifico dal teste escusso, turbamento in cui si sostanzia il cosiddetto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell’art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente”.

E con riferimento al quantum del risarcimento così dispone il Tribunale capitolino:

Tale pregiudizio non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e tenuto conto della gravità dei fatti e delle illustrate emergenze istruttorie nonchè del protrarsi negli anni della condotta del convenuto che, oltre a costringere l’attrice ad agire esecutivamente, l’ha anche esposta unitamente ai figli ad uno sfratto per morosità, appare equo quantificarlo in complessivi euro 20.000,00 attuali (euro 5.000,00 in favore dell’attrice e di ciascuno dei tre figli in nome dei quali la stessa ha agito)”.

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