Il Tema in Discussione
Posto che nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, si discute se – dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio – sia necessaria o meno la consultazione di tutti i soci e se essi debbano o meno manifestare contestualmente la propria volontà (attraverso una delibera unitaria) o sia, invece, sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta, necessaria, maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinchè egli sia comunque posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al Tribunale.

Il Caso Pratico
Il Tribunale di Roma, accertata l’esistenza di una società di fatto per la gestione di un albergo-ristorante, accoglieva l’opposizione di taluni soci alla loro esclusione dalla compagine sociale fondata sulla mancata preventiva convocazione dei soci estromessi e, comunque, sull’insussistenza degli inadempimenti loro contestati.

La Corte d’Appello, per contro, riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello atteso che, da un lato, la delibera di esclusione di soci da società di persone prescinde dalla convocazione dell’assemblea e dalla preventiva convocazione dei soci, con conseguente validità formale di quella impugnata, e, dall’altro lato, rilevando la sussistenza delle gravi inadempienze dei soci, legittimanti la loro esclusione, avendo essi sin dall’inizio ostacolato la stessa costituzione “di una società regolare anche sotto il profilo fiscale” e posto in essere una serie di comportamenti “volti a paralizzare la stessa attività produttiva” (quale la sospensione dell’attività commerciale da parte del socio titolare della licenza, con conseguente diniego della voltura della licenza da parte del Comune).

La decisione di secondo grado veniva impugnata in Cassazione.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione : sentenza n. 17490 del 4 luglio 2018
La Cassazione ha ritenuto corretta la pronuncia della Corte distrettuale posto che, trattandosi di società di fatto di persone composta da più di due soci, si deve applicare  il disposto dell’art. 2287 c.c.

Ed ha enunciato il seguente principio di diritto (confermando l’orientamento già esistente) su come il procedimento di esclusione può essere attuato: “nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci, nè che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinchè egli sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale (Cass.153/1998; Cass. 6394/1996)”.

Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso.

 

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