Ne deriva, ad esempio, la carenza di legittimazione del singolo comproprietario ad agire disgiuntamente e in via individuale impugnando le delibere della società

Il Tema in Discussione
Il Tribunale di Roma, esaminando la normativa di riferimento sia delle Srl che delle Spa, ha affrontato la questione se i comproprietari di partecipazioni in società di capitali  possano esercitare i propri diritti anche disgiuntamente e in via individuale (cioè uti singuli) oppure se ciò debba avvenire solo per mezzo del rappresentante comune dei medesimi che in tali casi necessariamente deve essere nominato.

 Il Caso Pratico
A seguito del decesso dell’unico socio di due società a responsabilità limitata, le quote erano state ereditate dai figli del medesimo.

Il rappresentante comune degli eredi, nominato ex art. 2468, comma 5° c.c. (il quale dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.), aveva poi convocato le assemblee delle due Srl che avevano deliberato la revoca dei precedenti amministratori e la nomina di nuovi organi gestori.

Due soci coeredi chiedevano una pronuncia di nullità delle delibere sostenendo che le riunioni erano state indette da un soggetto non legittimato.

Le due Srl, dal canto loro, chiedevano il rigetto della domanda avversaria deducendo che alle assemblee aveva partecipato il comune rappresentante dei coeredi con la totalità del capitale sociale.

La decisione del Tribunale di Roma (Sezione specializzata in materia d’impresa) : sentenza del 3 luglio 2018
Nel decidere la lite il Tribunale di Roma ricorda che in base all’art. 2468, comma 5° c.c., in caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. (relativi alla comunione dei diritti reali).

Si tratta di una norma il cui scopo “è quello di individuare un unico interlocutore con la società, al fine di agevolare i rapporti tra questa e i partecipanti alla comunione”, sicchè – si legge ancora nella pronuncia de qua – ogni diritto connesso con la titolarità della quota deve essere “necessariamente esercitato per il tramite del rappresentante comune”.

Peraltro, nell’esaminare l’analoga disciplina prevista per le Spa (contenuta nell’art. 2347 c.c.), i giudici hanno altresì affermato che i diritti dei comproprietari delle azioni spettano esclusivamente al delegato nominato dalla maggioranza dei comproprietari e non possono essere esercitati disgiuntamente e in via individuale.

Le norme in questione prevedono, dunque (sia per le Srl che per le Spa), un’ipotesi di rappresentanza necessaria sicchè il singolo comproprietario non è legittimato, ad esempio, a presentare la denuncia di gravi irregolarità, da parte degli amministratori, nella gestione della società (art. 2409 c.c.), né ad esercitare i diritti di intervento e di voto in assemblea o di impugnativa delle delibere assembleari.

Così come spetta solo al rappresentante comune l’esercizio dei diritti patrimoniali (ad esempio quello agli utili) e di quelli a contenuto misto (come il diritto di opzione o di recesso).

Il Tribunale capitolino ha, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione degli attori a impugnare le delibere della società, spettando il relativo potere solo al coerede che era stato nominato comune rappresentante.

 

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