Con questa sentenza, la Corte di Cassazione, ha ribadito che un matrimonio omosessuale celebrato all’estero non può essere registrato come tale in Italia, dal momento che nel nostro ordinamento le coppie omosessuali non possono celebrare matrimonio ma solamente unirsi in una unione civile.

La fattispecie
Una coppia omosessuale, dopo aver celebrato il loro matrimonio all’estero, si reca presso gli uffici comunali del proprio Comune di residenza, al fine di chiedere all’ufficiale dello stato civile la registrazione del loro vincolo matrimoniale. A seguito del rifiuto dell’ufficiale, la coppia impugna il provvedimento davanti al giudice, ma, sia in primo che in secondo grado, la richiesta avanzata dalla coppia viene respinta, quindi la questione arriva fino in Cassazione.

Il principio di diritto
I magistrati della Cassazione, respingendo in modo netto le obiezioni proposte dalla coppia, ha spiegato che in Italia «il legislatore ha inteso esercitare pienamente la libertà di scelta del modello di riconoscimento delle unioni omoaffettive», inquadrandole nel regime ad hoc – la l. n. 76/2016, legge Cirinnà – previsto per le unioni civili.

Riconoscendo piena applicabilità alle nuove disposizioni anche alle coppie unitesi in matrimonio all’estero prima della sua entrata in vigore, il Supremo Collegio sottolinea la peculiarità del caso di specie dovuta al fatto che i due sposi hanno chiesto categoricamente «il riconoscimento della loro unione coniugale come matrimonio» a tutti gli effetti, ritenendo illegittima l’applicazione del c.d. «drowngrading, ovvero la conversione della loro unione matrimoniale in unione civile.

In base a quanto stabilito da una legge italiana del 1995, Corte con sentenza n. 11696 del 2018, ha negato fondamento alla richiesta dei ricorrenti visto che la legge citata recita testualmente «Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana». Ugualmente, nel caso in cui solo uno dei due coniugi sia cittadino italiano, la tutela che può essere riconosciuta dall’ordinamento italiano non è quella del matrimonio ma solo quella dell’unione civile omoaffettiva, al cui favor è ispirato l’intervento della legge Cirinnà con la quale il legislatore ha esercitato pienamente la liberà di scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive coerentemente con il quadro convenzionale di cui agli artt. 8 e 12 Cedu.

Conclusioni
In base a questa sentenza, che conferma un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, i giudici della Cassazione ribadiscono come l’unione matrimoniale di una coppia omosessuale celebrata all’estero, può essere riconosciuta in Italia solo come unione civile, dal momento che, nel nostro ordinamento, non è riconosciuto il matrimonio omosessuale, ma solamente l’unione civile.

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