Cari Tutti,

l’Università di Firenze è sempre più attenta al Diritto Concorsuale.

Dopo l’interessantissimo Corso specifico dei Prof.ri Pagni e Stanghellini, leggo ora di quello in materia arbitrale del Prof. Putortì (inizio ps 7.3 – scad. iscr. ps 28.2).

Ma anch’esso con un’apprezzabile ‘finestra’ sull’arbitrato nelle procedure concorsuali, tema la cui rilevanza il Legislatore del 2012 ci ha ricordato con l’espresso richiamo nel “169bis”.

Ed a proposito di “169bis” segnalo la condivisibile pronuncia 11.12…13 del ns T. in punto di ammissibilità della relativa istanza sino al termine ultimo previsto dall’art.175 co.2 lf per la generale modifica della prop. conc.

Attesa la decisione di segno diverso che in data 9.7.13 il T. di Pistoia ha reso (si può “instare 169bis” solo all’atto del ricorso iniziale ex art.161 lf),

qui…”guerra” ci cova…:-)

Ma consoliamoci con la “pace” che la C.24970/13 ha sancito (anche) in punto d’Iva ex art.2758 cc (ed assenza dei beni su cui far valere la rivalsa):

se il debitore concordatario, ricorrendo alla facoltà ex art.160 co.2 lf, non ne ha escluso il pagamento, va pagata.

Ed ove anche si tratti di una procedura di c.p. già omologata! Infatti il decreto ex art.180 lf non statuisce su sussistenza, entità e rango dei singoli crediti, mancando in c.p., a differenza che in fall., una fase di accertamento dei crediti (C.8534/13 e più specificatamente C.16598/08).

Molti saluti.
Antonio Pezzano

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