E’ appena nato…

Ed è…già esploso!

Sì, il c.p. rapido, il c.p. “in bianco”, il c.p. con riserva, il pre-c.p., il ricorso prenotativo, l’istanza di protezione … etc. etc. etc., di cui al novellato art.161 co.6 lf…è oramai in piena (…troppa?) attuazione.

Basti pensare ai dati del Trib. di Milano: in tutto il 2011 ca.100 c.p.; nel solo periodo 11.9/20.10 2012 ca. 70 c.p.! E quasi tutti “rapidi” Ma speriamo anche “buoni” quanto ad esiti finali.

Infatti temo che ancora non si sia pienamente consapevoli – come in qlc modo evidenziato da alcuni Autori, come anche dall’oramai autorevole Tribunale di Terni (GD Dr. Vella) con il recentissimo decreto 12.10.12 – che trattasi di ricorso che comunque, pur se “rapido”:

1) apre in ogni caso una procedura di c.p.

2) quindi dalla sua pubblicazione al RdI, è certo che “protegge” i beni dell’impresa debitrice (da esecuzioni, proc. cautelari e ipoteche, anche ante 3 mesi), ma al contempo è altrettanto certo che impedisce che, (soprattutto) in caso di impresa ancora attiva, si possano effettuare i pagamenti di debiti (anche) “correnti”, salva specifica autorizzazione giudiciale ex art.182quinquies lf da richiedere sempre unitamente a specifica/argomentata/documentata attestazione dell’esperto ex art.67 lett.”D” lf.

3) così come fa sì, ex art.169 lf, che nessun atto, il quale sia privo a quel momento di data certa, la possa più acquisire (art.45 lf), ma soprattutto fa sì che i crediti, pur non ancora scaduti, diventino già esigibili (art.55 lf), così come subito compensabili con i loro debiti verso il debitore…quanto non compensabili rispetto ai controcrediti post deposito (art.56).

4) di contro non cessano i contratti già stipulati, compresi con le PP.AA. e, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, anche quelli bancari -:)! – che invece proseguono, salvo diritto del debitore allo scioglimento di quelli onerosi al Piano (e verosimilmente già in sede “161co6”; v. Trib. Mantova 27.9.12, oltre il cit. decreto).

5) rende comunque soggetti a previa autorizzazione giudiziale ex art.161 co.7 lf i tanto spesso utili/di supporto al Piano contratti d’affitto d’azienda condizionati all’omologa del c.p.

6) e se lo si ‘sbaglia’, poi per due anni non lo si ripresenta più in forma “rapida”.

7) infine (e non è cosa da poco ): apre le porte alle ipotesi di reato di cui all’art.236 lf, ove eventualmente sussistenti.

8) …a parte l’indubbio aumento dell’effetto “domino” : più imprese in c.p., che quindi non pagano/pagano con ritardo/pagano meno, più nuove imprese costrette a richiederlo!

Quindi? Mi permetto solo di dire che, soprattutto nel caso in cui poi si voglia fare un c.p.”in continuità” (in cui, peraltro, non è ancora chiaro se si applichi integralmente il “169”, come se si possa stipulare un contratto d’affitto d’azienda), la scelta va, sì, sempre adottata tempestivamente (spesso il fattore tempo fa la differenza tra un buon ed un…meno buono c.p.).

Ma comunque deve trattarsi di scelta adeguatamente approfondita (anche su quelli che dovrebbero essere gli aggiornati ‘numeri’), con piano & proposta già ‘pensati’ nelle linee essenziali. E con l’attestatore già nominato e pronto ad operare in contraddittorio con il debitore sul Piano.

Lo so, siamo, quasi, all’ovvio. …quasi…

Buona Prosecuzione

Antonio Pezzano

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