Buondì

un breve quanto interessantissimo articolo di B. Gallo, tratto da Ipsoa Lavoro del 31.8.12 «Speciale riforma lavoro Nuove regole per la CIGS nelle procedure concorsuali di Beniamino Gallo – Funzionario Inps Direzione metropolitana di Torino Cambiano le regole per la concessione della CIGS alle aziende in procedura concorsuale.

A emanazione appena avvenuta della legge di riforma del lavoro si è modificato nuovamente l’art. 3 della legge 223/1991, prevedendo che nel periodo intermedio tra la data di entrata in vigore del D. L. crescita, convertito con modificazioni in legge, e il 1° gennaio 2016 la concessione della CIGS nei casi di procedure concorsuali, sia subordinata alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.

Uno degli interventi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali effettuata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 era consistito nella cancellazione della CIGS per le aziende in procedura concorsuale e per quelle sottoposte a sequestro e confisca ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, mediante l’abrogazione dell’art. 3 della legge 223/1991.

La legge di riforma del lavoro ha disposto la cancellazione della norma dal 1° gennaio 2016, data a decorrere dalla quale l’ASPI dispiegherà interamente i propri effetti sostituendo diverse prestazioni di sostegno del reddito erogate in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, disoccupazione speciale edile, mobilità ecc.).

A partire dal gennaio 2016 quindi gli strumenti di sostegno del reddito saranno caratterizzati più nitidamente: la cassa integrazione guadagni sarà utilizzabile solo nelle situazioni di continuazione dell’attività lavorativa (o meglio di continuità del rapporto di lavoro) mentre in caso di cessazione del rapporto di lavoro ci sarà solo l’ASPI.

Non sarà quindi più possibile fruire della cassa integrazione straordinaria nei casi in cui il rapporto di lavoro risulterà cessato, come tipicamente avviene nei fallimenti e in altre procedure concorsuali, ovvero lo stato dell’azienda sia tale da non far prevedere una prospettiva di ripresa al termine dell’intervento di sostegno del reddito.

A emanazione appena avvenuta della legge n. 92/2012, il Parlamento è intervenuto nuovamente sull’argomento con l’art. 46 bis del decreto sviluppo, 22 giugno 2012 n. 83, modificando nuovamente l’art. 3 della legge 223/1991, prevedendo che nel periodo intermedio tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e il 1° gennaio 2016 la concessione della CIGS nei casi di procedure concorsuali previste dall’art. 3 legge 223/1991, sia subordinata alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.

Viene quindi introdotta per le aziende in procedura concorsuale una condizione aggiuntiva per la concessione della CIGS: quella delle prospettive di continuazione e della salvaguardia dei livelli occupazionali. La valutazione delle prospettive di ripresa e la salvaguardia dei livelli occupazioni dovrà essere fatta sulla base dei parametri oggettivi che saranno emanati dal Ministero del lavoro. La nuova modifica dell’art. 3 della legge 223/1991 non sposta comunque il termine di abrogazione della norma che è stato confermato al 1° gennaio 2016 anche dall’art. 46 bis del D.L. n. 83/2012.»

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…E buona ripresa a Tutti…ne abbiamo bisogno davvero.

Soprattutto ne hanno bisogno lavoratori d’impresa e…imprenditori!

Antonio Pezzano

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