Mentre per la prima volta la Cass. (con la ‘freschissima’ sent. n. 3232/12 del 1-3-2012) ci dice che l’ipoteca dell’Erario non è mai revocabile ex art. 67 LF (visto anche che l’art. 89 dpr 73/602 dice “No Rev” ai pagamenti), spero di far cosa utile e gradita segnalando (altra) importante decisione in materia di Diritto Concorsuale.

Questa volta è di un Tribunale: quello di Pistoia, Est. D’Amora, 24.10.2011. In questo momento di crisi d’impresa (purtroppo) “diffusa”, in cui il “sistema banca” è un “no>sistema” totalmente quanto incredibilmente assente, vi è davvero necessità di creatività costruttiva/coraggio delle idee anche in campo interpretativo.

La formulazione dell’art. 182quater comma 2 LF non pare consentire la concessione della prededuzione alla “finanza ponte” che non risulti, già, erogata al momento dell’ammissione del c.p. Ma già le Banche non ‘prestano’ praticamente a nessuno, e.comunque, figuriamoci se le poche coraggiose possano ‘prestare’ alle imprese in crisi anche Prima del decreto ex art. 163 LF (con l’alea quindi della mancata concessione della prededuzione a loro carico).

Ecco perché va accolta con grande plauso una decisione che ritiene attribuibile la prededuzione anche Ante decreto di ammissione, ma (soprattutto) anche Ante erogazione finanziamento!

Come? Ai sensi di un’operativa/costruttiva interpretazione dell’art. 167 LF che, visto anche l’art. 168 comma 3 LF (dettato per la fase ante ammissione ma pur sempre richiamante l’art. 167 LF), può “leggersi” anche – secondo il Giudice di Pistoia – come norma che consente al Tribunale di autorizzare atti (come appunto un finanziamento che per ciò diviene prededucibile) anche Prima che la domanda di concordato sia ammessa e la nuova finanza erogata!

L’interessante decisione risulta ora pubblicata su www.ilcaso.it

Molti cordiali saluti
Antonio Pezzano

P.S.: mi permetto ricordare che nelle Pre-Crisi e Crisi d’Impresa la Collaborazione InterProfessionale è una necessità e comunque un ‘Valore Aggiunto’ che “PSP” coltiva, anche in linea con la ratio che sta a base dell’art. 28 lett. “b” LF

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