Torno a disturbare

Ecco un’ Importante decisione in materia di Diritto Concorsuale (e’del Tribunale di Pistoia,Est.D’amora,24.10.2011). In questo momento di crisi d’impresa(purtroppo)”diffusa”,in cui il “sistema banca” e’ un “no>sistema” totalmente quanto incredibilmente assente,vi e’ davvero necessita’ di creativita’ costruttiva/coraggio delle idee anche in campo interpretativo.

La formulazione dell’art.182quater comma 2 LF non pare consentire(contestualmente al decreto di ammissione) la concessione della prededuzione alla”finanza ponte” che risulti , ancora, da erogare.

Ma le Banche non ‘prestano’ praticamente a nessuno ,comunque, figuriamoci se le poche coraggiose possano ‘prestare’ alle imprese in crisi anche Prima del decreto ex art.163 LF,con l’alea quindi della mancata prededuzione a loro carico. Ecco perche’ va accolta con grande plauso una decisione che ritiene attribuibile la prededuzione anche ante decreto di ammissione .

Come? Ai sensi di un ‘operativa/costruttiva interpretazione dell’art.167 LF che,visto anche l’art.168 comma 3 LF (dettato per la fase ante ammissione ma pur sempre richiamante l’art.167 LF), puo’ “leggersi” anche come previsione che consenta al Tribunale di autorizzare atti(come appunto un finanziamento che per cio’ diviene prededucibile ) anche Prima che la domanda di concordato sia ammessa.

L’interessante decisione e’ di prossima pubblicazione su www.caso.it

Molti cordiali saluti

Antonio Pezzano

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