Buondì ‘frizzante’!

Scusandomi con chi ho già disturbato in argomento, stavo riflettendo sul fatto che mentre la Cassazione (la n.22931/11) ci ‘dice’ che la transazione fiscale è facoltativa (fermo, in tutti casi, l’obbligo di pagamento di iva e r.a. al 100%, nonchè l’ok del debitore al “consolidamento’ del debito effettuato dell’Erario ove si acceda alla t.f., debito che invece può contestarsi senza t.f.,fermi gli accantonamenti del caso), il nostro Legislatore, quasi di soppiatto, con l’art. 29, comma 7, L. 122/10 ha detto che: “Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter …, la responsabilità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo”.

Che significherà mai?

Che in caso di transazione fiscale i Funzionari dell’Erario possono decidere anche senza approfondire nulla … tanto dinanzi alla Corte dei Conti sono gli Unici Funzionari dello Stato che non rispondono neppure in caso di colpa grave(!), nonostante, appunto, per tutti gli altri la L. 20/94 all’art. 1 preveda che:

“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.”

Meno male che almeno il Tribunale di Rimini (v. all. inviatomi dall’Amico Lorenzo Ferrari di Rimini) gli ricorda (ai predetti Funzionari) che solo se si attivano diligentemente potranno far beneficiare l’Erario dei vantaggi di cui all’art. 23 commi 37/40, L. 111/2011.

Ma ancor più andrebbe detto grazie alla Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza dello scorso 24 novembre sul caso C-379/10, ha chiarito che, anche in caso di inadempienza per colpa lieve, lo Stato Italiano, ed i relativi Funzionari e Dipendenti ex art.28 Cost., sono sempre responsabili ove agiscano contra jus.

In fondo come succede a tutti noi professionisti che rispondiamo (appunto) anche per colpa lieve nei confronti dei nostri clienti ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c.

Ma comunque noi siamo fiduciosi, certi che in questa particolare stagione della nostra Italia anche i Funzionari dell’Erario abbiano compreso la particolarità del momento e quindi la necessità di operare con la massima professionalità e costruttività (in linea peraltro con gli Indirizzi tracciati da AEC con circolare 20/E del 16/4/2010).

Molti saluti … ed auguroni!

Antonio Pezzano

 

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