Difatti l’articolo 2479-ter, comma terzo, c.c., prevede l’invalidità di quelle prese in assenza assoluta di informazione. Ciò vale anche se il socio sia  comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea. Fatto salvo il caso che l’assemblea sia totalitaria, siano presenti o informati tutti gli amministratori e sindaci e “nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento” (così l’ultimo comma dell’art. 2479 bis c.c.)

Il Tema in Discussione
Ci si domanda se siano nulle le delibere dell’assemblea di una Srl votate in mancanza di informazione e, più in particolare, le decisioni adottate senza la preventiva convocazione del socio.

Vedremo che il Tribunale di Roma ha pronunciato nel senso che trattasi di nullità assoluta, che va dunque affermata anche nell’ipotesi in cui il socio, pur non convocato, abbia comunque avuto notizia della data e degli argomenti dell’assemblea.

Il Caso Pratico
La causa è stata promossa dal sindaco di una Srl per ottenere la pronuncia di nullità di una delibera dell’assemblea, a cui risultavano formalmente presenti (ma ciò non corrispondeva al vero), in base a un verbale datato 22 dicembre 2015, lui stesso nonché l’unico socio.

A sostegno della domanda, l’attore ha esposto di non aver partecipato all’assemblea e di non aver ricevuto alcuna convocazione.

Dal canto suo, il socio, intervenuto volontariamente in giudizio ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione presentata dal sindaco.

La decisione del Tribunale di Roma (Sezione specializzata in materia d’impresa) sentenza numero 14653 del 2 luglio 2018
Il Tribunale di Roma, nel decidere la lite, precisa che, in base al terzo comma dell’articolo 2479-ter del codice civile, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse le decisioni «prese in assenza assoluta di informazione».

Si tratta di un’ipotesi che ricorre quando i soci non siano stati destinatari di alcuna notizia sul luogo e sulla data dell’assemblea (nel caso di delibere assembleari) o sulle modalità della consultazione scritta e della raccolta per iscritto del consenso (in caso di decisioni extra assembleari delle Srl).

In particolare, la prima ipotesi si ha «nel caso in cui l’assemblea si sia tenuta senza la previa (tempestiva) convocazione del socio, che lamenti appunto la mancanza assoluta di informazione».

Né, in questi casi, vale a escludere il vizio della convocazione (e, quindi, la nullità della delibera) il fatto che il socio, «pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea».

Il Tribunale capitolino, peraltro, rileva anche che, in base all’ultimo comma dell’articolo 2479-bis del codice civile, la deliberazione è comunque validamente «adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento».

In questo ultimo caso, non è dunque richiesta – si legge nella sentenza – «una vera e propria convocazione degli amministratori e dei sindaci, essendo sufficiente il “fatto” informativo, comunque avvenuto, e non il procedimento formale» con cui gli stessi vengono a conoscenza della riunione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, conclude il Tribunale l’assemblea della Srl non era stata totalitaria, giacché l’unico socio aveva negato di avervi partecipato.

E proprio la sua dichiarazione vale a superare il contenuto del verbale del 22 dicembre 2015, che, non essendo stato redatto da un notaio, offriva solo una prova presuntiva dei fatti.

Inoltre, anche il sindaco aveva affermato di non aver partecipato alla riunione.

Ne deriva, quindi, la nullità della delibera assembleare de qua.

 

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