Niente più assegno al coniuge separato che intraprende con altra persona una convivenza stabile e continuativa (comprovata anche dalla registrazione come coppia di fatto con il nuovo partner).

Il Tema in Discussione
In tema di separazione personale dei coniugi si discute quali siano gli effetti di una convivenza stabile e continuativa che il coniuge separato abbia intrapreso con altra persona e, in particolare, se tale circostanza sia suscettibile di comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro coniuge, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune, nell’interesse del nuovo nucleo familiare.

Il Caso concreto
Veniva impugnata in Cassazione la sentenza della Corte d’appello che revocava l’assegno di mantenimento corrisposto dall’ex marito alla ex moglie a seguito della separazione personale dei coniugi.

In particolare, la revoca era giustificata dai giudici di merito in considerazione dell’instaurazione di una famiglia di fatto da parte della ex moglie, circostanza provata anche a mezzo di un certificato estratto dal registro delle coppie di fatto tenuto dal Comune ad uso assegni familiari.

La donna ricorrendo in Cassazione sosteneva che la Corte d’appello aveva sbagliato ad escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio, che non presentava caratteri di stabilità, ma aveva natura precaria, senza aver accertato e valutato se dalla nuova convivenza la stessa traesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione o addirittura la revoca dell’assegno.

La Sentenza della Corte di Cassazione numero 32871 del 3.12.2018
Gli Ermellini rammentano come la giurisprudenza abbia dato una lettura estensiva della causa estintiva dell’assegno in favore dell’ex coniuge prevista dalla legge sul divorzio: si è ritenuto che questa ricomprendesse non solo il caso delle nuove nozze, ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto.

A tale nuova interpretazione è seguito il problema della sopravvivenza dell’assegno di mantenimento non solo in caso di divorzio, ma a seguito della separazione personale quando non vi sia stato ancora il completo scioglimento del legame coniugale potendo questo astrattamente (anche se sempre più raramente) risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati.

Anche in un tal caso la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16982/2018) ha risposto positivamente all’istanza di esclusione dell’obbligo attraverso l’enunciazione del seguente principio:  “in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi ‘more uxorio’ siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare. Resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce ‘in melius’ sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati”.

Un principio che la Corte ha ritenuto di dover riaffermare nella sentenza qui in commento.

Con l’aggiunta delle seguenti, ulteriori, precisazioni: “la cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per il divorzio e anche per la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa che si è sovrapposta, con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia”.

Secondo la Cassazione, in buona sostanza, tale impianto motivazionale non è scalfito dalla possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento.

Anche in tal caso, infatti: “l’assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa dalla convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo (e prima delle operata opzione verso una nuova dimensione aggregativa di fatto) assegnato dal giudice”.

La Suprema Corte conclude, quindi, per il rigetto del ricorso, con enunciazione del seguente principio di diritto:

anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla ‘risoluzione del rapporto coniugale’ (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno”.

 

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