Non basta la delibera dell’organo assembleare, bensì occorre un distinto rapporto contrattuale ad hoc tra società e socio uti singulus, nel quale sia specificato l’obbligo di pagamento che (solo) così diventa davvero vincolante per il socio medesimo.

Il Tema in Discussione
Ci si domanda se il voto favorevole espresso nell’assemblea dei soci di una Srl, convocata per decidere su di una richiesta di finanziamento occorrente per far fronte ad un debito della società verso terzi, possa essere ritenuto già di per sé idoneo a far sorgere l’obbligo per il socio di versare nelle casse sociali la somma deliberata e, in particolare, se possa appunto essere inteso quale sua diretta manifestazione di volontà in tal senso.

Vedremo che il Tribunale di Roma ha risposto in modo negativo, ravvisando la necessità che per far sorgere l’obbligo di pagamento del socio debbano essere conclusi ulteriori e distinti accordi contrattuali tra singolo socio e società.

Il Caso Pratico
Nella fattispecie in oggetto una Srl aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio socio (a sua volta una Srl, titolare del 45 % del capitale) per ottenere il pagamento di una somma di denaro dovuta dal socio a titolo di finanziamento.

L’amministratore della Srl debitrice aveva ribadito, in sede di assemblea della Srl creditrice, l’impegno della prima al pagamento del debito.

In mancanza di adempimento spontaneo veniva chiesto ed ottenuto un D.I. contro la Srl socia e debitrice.

Quest’ultima proponeva opposizione al medesimo e si opponeva anche alla concessione della provvisoria esecuzione, rappresentando la non idoneità, ad impegnarla, delle affermazioni rese dal proprio legale rappresentante in sede assembleare.

La decisione del Tribunale di Roma (Sezione specializzata in materia d’impresa) del 4 aprile 2018
Il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di provvisoria esecuzione del D.I. opposto rilevando quanto segue (e richiamando la costante giurisprudenza in materia) :

per far sorgere a carico di ciascun socio l’obbligo di un finanziamento alla società a titolo di mutuo non è sufficiente il solo assenso della società, ottenuto con una delibera dell’organo assembleare, che può ovviamente vincolare il soggetto di cui esso esprime la volontà (cioè la società medesima), ma non i soci uti singuli, in quanto terzi, con quali la società deve successivamente costituire il relativo rapporto contrattuale: a tal fine è necessario invece che vengano pure conclusi ulteriori e distinti accordi contrattuali tra la società e ciascuno dei soci (Trib. Trani, 23 ottobre 2003, in Soc. 2004, 477; Trib. Milano 15 giugno 2017, in Giur. it. 2017, 2682 secondo il quale allorché sia sottoposta all’assemblea di una S.r.l. la richiesta, rivolta ai soci, di versare somme a titolo di finanziamento, la sua approvazione non fa sorgere di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l’obbligo di eseguire il versamento, essendo all’uopo necessaria un’ulteriore, distinta manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulus, la cui prova non richiede forme particolari)”.

Si legge ancora nella pronuncia de qua : ”l’assemblea esprime immediatamente la volontà dell’ente, volontà che non può confondersi con la somma di quelle dei singoli azionisti, ma ad esse si sostituisce, riducendole in una sintesi, con la conseguenza che la volontà sociale non è la somma delle volontà dei singoli soci, ma quella che risulta da un dato meccanismo; considerato, dunque, che in assenza di una successiva manifestazione di volontà del socio … S.r.l. non può dirsi sorta una obbligazione avente ad oggetto il finanziamento della società … S.r.l.; considerato che, per le medesime ragioni, le affermazioni rese nel corso dell’assemblea della … S.r.l. da parte del rappresentante della … S.r.l. non possono essere interpretate come riconoscimento di un debito (mai sorto, alla luce di quanto evidenziato); ritenuto, dunque, che, allo stato della cognizione demandata a questo giudice, non sussistono elementi per affermare la probabile fondatezza della pretesa creditoria di cui al provvedimento monitorio; p.q.m.  rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.

In definitiva, quindi, perché l’obbligo di finanziamento verso la società diventi un impegno vincolante per il socio non è sufficiente il solo assenso dell’ente, ottenuto con una delibera dell’organo assembleare, ma occorre che vengano costituiti ulteriori e distinti rapporti contrattuali tra la società e il socio.

L’assemblea, infatti, esprime immediatamente la volontà dell’ente, ma in assenza di una successiva manifestazione di volontà del socio non può ritenersi sorta un’obbligazione avente ad oggetto il finanziamento e non possono, pertanto, avanzarsi pretese creditorie in caso di lamentato inadempimento da parte del socio.

 

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA