Ove il coniuge divorziato instauri una nuova famiglia, ancorché di fatto, viene definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

La fattispecie

Un uomo, divorziato in base a una sentenza del Tribunale di Ancona del 2005, notificava all’ex moglie e al P.M. un ricorso con il quale chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio. In particolare, domandava che fosse revocato l’assegno previsto a favore dell’ex moglie, sostenendo che la donna avesse intrapreso una stabile convivenza. Nel corso del giudizio il ricorrente offriva alla donna una occupazione lavorativa e il pagamento di una polizza assicurativa e riteneva che esistessero i presupposti per la revoca o comunque per una riduzione significativa dell’assegno versato.

L’ex moglie si costituiva in giudizio contestando la domanda dell’uomo e affermando, sì, la sussistenza da alcuni anni di un legame affettivo con il nuovo compagno – che trovava riscontro anche nelle fotografie pubblicate sui social network – ma negando l’esistenza di una stabile convivenza. La donna, in via riconvenzionale, chiedeva l’aumento dell’assegno posto a suo favore e per il mantenimento dei figli (maggiorenni ma non autosufficienti economicamente), affermando di trovarsi in una condizione di salute tale da non poter svolger alcuna attività lavorativa e reputando non congrua l’offerta lavorativa fattale dall’ex marito in corso di giudizio.

Il Giudice di primo grado si riservava e, a scioglimento della riserva, si pronunciava con decreto, ritenendo che la causa potesse essere decisa sulla base della documentazione depositata, senza necessità di procedere ad una ulteriore attività istruttoria.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Ancona, chiamato ad occuparsi della questione, con ricorso 6360 del 2018, afferma che, dalla produzione documentale agli atti – posta in correlazione con una relazione investigativa depositata -, risultano elementi certi volti a corroborare l’esistenza di una stabile convivenza della donna con un nuovo compagno. La circostanza che quest’ultimo, poi, abbia un’abitazione propria, di cui può disporre, non è sufficiente ad escludere la natura stabile della convivenza con la signora e l’esistenza di un comune progetto di vita.

Ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Pertanto, il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata, ai sensi dell’art. 2 della Carta costituzionale, come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

Conclusioni

I Giudici della Prima Sezione civile del Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, con il decreto in oggetto, revocano l’assegno divorzile a favore della donna, ritenendo dimostrata l’esistenza di una sua convivenza stabile con il nuovo compagno e considerando che la stessa, pur godendo di una capacità lavorativa – e non essendo stato dimostrato che le sue condizioni di salute la rendono inabile al lavoro e al reperimento di una occupazione – ha rifiutato una valida offerta di lavoro al solo fine evidente di non vedersi negare l’assegno divorzile. I Giudici, inoltre, stabiliscono, che risulta, invece, fondata la domanda della donna di aumento di assegno di mantenimento per la prole. Il padre, infatti, gode di una solida condizione economico-reddituale che legittima, di per sé, l’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli, le cui esigenze sono aumentate con la crescita. Le spese del giudizio restano compensate.

AVV. Francesco Cecconi

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