Ne deriva che non è sequestrabile l’immobile trasferito dall’indagato al coniuge in sede di separazione consensuale e non più nella disponibilità del primo (e ciò anche se l’omologa non è opponibile a terzi perché non trascritta ante sequestro)

Il Tema in Discussione
Si discute se possa essere disposto (a carico del marito separato) il sequestro preventivo penale per equivalente dell’immobile trasferito pochi mesi prima alla ex moglie in sede di separazione consensuale a seguito di decreto di omologa, nel caso in cui detta omologa non sia stata trascritta prima del sequestro.

Come vedremo sotto la Cassazione, con l’interessante decisione in commento, ha statuito che il sequestro preventivo per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché però l’indagato ne abbia la disponibilità, con la conseguenza che la legittimazione non è legata alla proprietà ma, appunto, alla disponibilità del bene sequestrando.

Il caso pratico
Un imprenditore risultava indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture.

In tale contesto veniva disposto il sequestro preventivo per equivalente dell’immobile trasferito pochi mesi prima alla ex moglie in sede di separazione consensuale a seguito di decreto di omologa.
Entrambi ricorrevano al Tribunale del riesame che però respingeva i gravami: nei confronti del marito perché si era dichiarato non proprietario del bene e non era dunque legittimato all’impugnazione ritenuta inammissibile, nei confronti della moglie perché l’omologa risultava inopponibile in quanto non trascritta prima del sequestro.
Veniva così proposto ricorso per Cassazione dalla moglie, la quale segnalava di avere la proprietà (e disponibilità) dell’immobile sequestrato e la possibilità, quindi, di chiedere il riesame del provvedimento eseguito nei suoi confronti.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 58327 del 27 dicembre 2018
I giudici di legittimità hanno accolto l’impugnazione.

Secondo la Corte il sequestro preventivo per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché però l’indagato ne abbia la disponibilità, con la conseguenza che la legittimazione non è legata soltanto alla proprietà ma, appunto, anche alla disponibilità del bene
Il giudice che dispone la misura cautelare è tenuto a indicare soltanto il valore dell’importo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da aggredire e la verifica del rispettivo valore è riservata alla fase esecutiva demandata al Pm.

L’assenza di tale elementi non inficiano quindi il prevedimento cautelare. Tuttavia, ove l’individuazione dei beni avvenga in sede esecutiva il terzo che si limita a rivendicarne l’esclusiva titolarità è legittimato a proporre richiesta di riesame.
Nella specie il Tribunale aveva escluso la disponibilità dell’immobile in capo al marito, tanto da ritenere inammissibile il suo ricorso, e non ha contestato l’immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato alla coniuge in sede di omologazione della separazione, rilevando soltanto la non opponibilità in quanto non trascritta (l’omologa) prima del sequestro.
Tuttavia, a questi fini non rileva tale trascrizione ma l’effettivo trasferimento della proprietà, quale conseguenza di un provvedimento giudiziale con data certa anteriore all’emissione del sequestro.

Il trasferimento della proprietà è, quindi, avvenuto, a prescindere dalla mancata trascrizione dell’omologa per cui era necessaria la prova, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro, che l’indagato ne avesse mantenuta la disponibilità.

Poiché nella specie ciò non è avvenuto, la Cassazione ha disposto il dissequestro e la restituzione dell’immobile all’interessata.

 

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