Secondo il tribunale di milano il termine di durata della società fino al 2100 equivale ad un tempo indeterminato con conseguente diritto del socio (in questo caso una srl) ad esercitare il diritto di recesso ex art. 2437 terzo comma c.c.

Il Tema in Discussione
Si discute se la clausola contenuta nello statuto di una Spa (non quotata), che dispone una durata lunghissima della società, legittimi o meno il socio (una Srl) a recedere in ogni tempo (e, quindi, a pretendere la liquidazione del suo pacchetto azionario), sia pure con un preavviso minimo di 180 giorni.

Il caso pratico
La decisione del Tribunale di Milano qui in commento concerne la vertenza giudiziale azionata (con giudizio ordinario e successivo sub procedimento cautelare ex art. 700 cpc) da una Srl, detentrice di azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale di una Spa, per sentir accertare la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso (dalla SPA medesima) da essa effettuato, nel febbraio 2017, ai sensi dell’art. 2437 terzo comma c.c., essendo la durata della Spa (costituita nel 1995) fissata al 2100 e dunque in epoca “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale”, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per le società la cui durata sia indeterminata (cfr. Cass. n. 9662/2013).

Ed inoltre per sentir conseguentemente condannare il CdA della Spa a determinare il valore di liquidazione delle azioni dell’attrice ed a procedere alla liquidazione delle stesse azioni, con riserva dell’attrice di contestare il valore di liquidazione.

La pronuncia del Tribunale di Milano (nel sub procedimento cautelare R.G. n. 18236 del 30 giugno 2018)
Il Giudice meneghino ha ritenuto sussistente – sia pure nei limiti della sommaria valutazione propria della presente sede cautelare – il fumus di fondatezza della domanda quanto alla legittimità del recesso ex art. 2437 terzo comma c.c.

Secondo il Tribunale infatti, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale richiamato da parte attrice: Cass, n. 9662/2013, il termine di durata all’anno 2100 impone di applicare al caso di specie la disciplina dettata per le società costituite a tempo indeterminato, con conseguente operatività, appunto, della previsione ex art. 2437 terzo comma c.c. che legittima il socio a recedere da tal genere di società con il preavviso di 180 giorni, salva previsione statutaria di un termine di preavviso maggiore ma non superiore ad un anno.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le considerazioni difensive svolte da parte convenuta in tema di partecipazione dell’attrice alla costituzione della società (e, quindi, alla determinazione statutaria di durata dell’ente al 2100) e in tema di necessità di esercizio anche dell’ipotesi di recesso in esame entro il termine di 15 o di 30 giorni previsto dal primo comma dell’art. 2437 bis c.c. : “trattandosi di considerazioni che non tengono conto del carattere palesemente ad nutum dell’ipotesi di recesso in discussione, carattere denotato sia dalla stessa ratio dell’ipotesi di recesso in esame -assimilabile a quella sottesa alle previsioni normative in tema di recesso da altri contratti di durata indeterminata- sia dalla previsione normativa di un termine di preavviso, previsione del tutto opposta a quella, per le altre ipotesi di recesso, di un termine di decadenza”.

E, ancora, ha ritenuto irrilevanti le ulteriori considerazioni difensive della convenuta: “quanto alla sopraggiunta -nelle more del procedimento cautelare- modifica statutaria del termine di durata dell’ente, anticipato al 2050, il diritto di recesso essendo stato esercitato nella vigenza della recedente versione dello Statuto e in riferimento a tale versione dovendo essere comunque valutato tale esercizio ed accertato il relativo diritto alla liquidazione della quota”.

Peraltro il Tribunale milanese ha, poi, ritenuto comunque non accoglibile la pronuncia cautelare richiesta (circa l’emanazione di un ordine al CdA in merito alla determinazione del valore della quota), non ravvisando – allo stato – sufficienti elementi di periculum.

Commento finale
La decisione de qua appare, in definitiva, di estremo interesse per i seguenti motivi:

1)    sembra essere la prima volta che in giurisprudenza si affronta il tema del recesso per durata lunghissima prevista nello statuto di una Spa. La Cassazione se ne era già occupata nella supra richiamata decisione n. 9662/2013 (ritenendo che «stabilire una durata della società a un termine assai lontano nel tempo» «equivale allo stabilire una durata a tempo indeterminato»), ma si trattava di una clausola da statuto di Srl;

2)    è da notare che in entrambi i casi si è trattato di recesso di una società da altra società e, quindi, non del “solito” tema del recesso preteso dal socio persona fisica per eccessiva durata della società rispetto alla presumibile durata della vita umana;

3)    il Tribunale milanese ha statuito, dunque, che la clausola contenuta nello statuto di una società per azioni, la quale stabilisca la durata della società in un termine «tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale», legittima l’esercizio del diritto di recesso in capo ai soci poiché rappresenta fattispecie analoga a quella delle società contratte a tempo indeterminato. Ne consegue che ai soci compete il diritto di «recedere» dando un «preavviso di 180 giorni» se lo statuto non prevede «un termine maggiore», il quale comunque non può essere «superiore ad un anno»  (ex art. 2437 terzo comma c.c.);

4)    la questione del recesso del socio per ragioni di durata della società affonda le sue radici nella disciplina delle società di persone, ove è disposto (fin dal 1942) che ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (articolo 2285 del Codice civile): fattispecie in cui è pacifico che la durata lunghissima, e pertanto eccedente la presumibile esistenza in vita dei soci, è parificabile alla durata indeterminata e, quindi, in tal caso, il socio ha diritto di recesso in ogni momento (Tribunale Milano 30 ottobre 1989, Tribunale Milano 13 novembre 1989, Appello Bologna 5 aprile 1997);

5)    con la riforma del diritto societario del 2003 è stato introdotto, sia per le Spa (articolo 2437 comma 3 c.c.) che per le Srl (articolo 2473 comma 2 c.c.), il principio per il quale se la società ha una durata indeterminata, al socio compete di dichiarare il proprio recesso in ogni momento: una decisione che può invero comportare conseguenze assai rilevanti, poiché il socio recedente deve essere liquidato con il pagamento di una somma pari al valore di mercato della sua quota di partecipazione. E se gli altri soci non vogliono acquistare la quota del recedente e la società, a sua volta, non ha le risorse sufficienti per liquidarlo, si giunge allo scioglimento della società stessa;

6)    questa novità da un lato ha aperto al tema se anche nel campo delle società di capitali sia rilevante la questione del confronto tra la durata della società e la presumibile durata della vita dei soci persone fisiche (nel senso della rilevanza, Appello Milano 21 aprile 2007 e Tribunale Roma 19 maggio 2009; in senso contrario Tribunale Napoli 10 dicembre 2008) e, d’altro lato, ha indotto a riflettere sul punto se anche nelle società di capitali il concetto di durata lunghissima sia equiparabile al concetto di durata indeterminata;

7)    domanda, quest’ultima, a cui la giurisprudenza sembra essere sempre più orientata a fornire una risposta positiva, com’è desumibile dalla decisione in commento.

 

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