Il Tema in Discussione
Si discute se l’assemblea della società per azioni possa imporre agli azionisti di coprire le perdite sociali o effettuare finanziamenti per ripianare il bilancio in rosso.

Come vedremo il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa, nella sentenza n. 13522 del 30 giugno 2018, ha pronunciato in senso negativo non ravvisando l’esistenza di tale potere in capo all’assemblea.

Il Caso Pratico
Il processo scaturiva dall’impugnazione della delibera di una società per azioni, con cui si era stabilito che le perdite di bilancio, pari a 670mila euro al 31 dicembre 2014, fossero ripartite tra i soci, come previsto dai patti parasociali. La ricorrente, socia della Spa, chiedeva una pronuncia di nullità dell’atto, sostenendo che l’assemblea non potesse obbligare i soci al versamento delle somme necessarie a ripianare le perdite di esercizio.

La decisione del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’impresa: sentenza n. 13522 del 30 giugno 2018
Nell’accogliere la domanda il Tribunale di Roma ricorda, innanzitutto, che la disciplina delle Spa «è ispirata al principio della “responsabilità limitata” dei soci», sui quali il rischio d’impresa grava «nei limiti della frazione di capitale sottoscritta e dei conferimenti eseguiti in sede di costituzione della società o, anche, in occasione di successive delibere di aumento del capitale».
Quindi – prosegue il giudice capitolino –, nel caso in cui la società abbia riportato perdite di esercizio che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, gli organi sociali non possono «imporre ai singoli azionisti l’erogazione delle somme necessarie per la relativa copertura».
Infatti, per questa ipotesi l’articolo 2447 del codice civile dispone che gli amministratori debbano convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo stabilito dall’articolo 2327 del codice civile.
Peraltro, anche dopo tale delibera, i soci hanno la facoltà «e non l’obbligo di sottoscrivere – in tutto o in parte – le azioni loro offerte in opzione», così come possono decidere di erogare un finanziamento che comunque resta un atto «rimesso alla libera determinazione e al potere dell’interessato».
Né, per ripianare le perdite di esercizio, l’assemblea può imporre ai soci l’obbligo di effettuare versamenti in base al contenuto di patti parasociali con cui gli stessi soci si siano reciprocamente impegnati a fornire alla società i mezzi economici necessari per far fronte alle situazioni di crisi. Infatti, si tratta di accordi che producono effetti solo tra coloro che li hanno firmati e che, dunque, «non sono opponibili alla società né possono essere da quest’ultima invocati».

E, in caso di violazione di tali patti, si può parlare solo di «meri obblighi risarcitori» a carico del socio inadempiente e unicamente a favore «degli altri soci contraenti».
Così il Tribunale di Roma ha dichiarato invalida la delibera impugnata e ha condannato la Spa a rimborsare alla ricorrente le spese processuali.

 

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