Alle spa si applica infatti solo l’art. 2344 cod. civ. e non esiste una norma analoga all’art. 2473-bis cod.civ., essendo l’esclusione per giusta causa prevista, appunto, solo per le srl

Il Tema in Discussione
La questione è se il socio di una Spa possa essere escluso per giusta causa, analogamente a quanto previsto per le Srl dall’art. 2473-bis cod. civ., secondo il quale: “L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”.

Come vedremo il Tribunale di Caltanissetta ha statuito che il socio di una Spa può essere escluso dalla compagine sociale solo nell’ipotesi prevista dall’art. 2344 cod. civ., secondo il quale : “Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni
”.

E, quindi, in caso di mora e di impossibilità di venderne la quota e non per giusta causa (ex art. 2473-bis cod. civ.).

Il Caso Pratico
La controversia nasceva dall’impugnazione di due delibere di una Spa che nel 2012 aveva prima introdotto nello statuto la possibilità di escludere i soci per giusta causa e poi, applicando tale previsione, aveva estromesso una società dalla propria compagine in considerazione delle informative prefettizie relative al rischio di infiltrazioni mafiose nella società esclusa.

Si sosteneva, a supporto dell’impugnazione, che le due delibere erano nulle per l’impossibilità di una Spa di escludere i soci per giusta causa, trattandosi di provvedimento in contrasto con le necessità di garantire la certezza nella circolazione delle partecipazioni sociali e la tutela dell’affidamento dei creditori.

La decisione del Tribunale di Caltanissetta con sentenza dell’11 giugno 2018
Nel decidere la vertenza il Tribunale osserva che la normativa sulle Spa non prevede la possibilità di escludere un socio “al di fuori dell’ipotesi oggetto di tassativa predeterminazione legislativa nel disposto dell’art. 2344 del Codice civile, in cui gli amministratori, qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, possono dichiarare decaduto il socio moroso”.

Ciò a differenza di quanto stabilito dall’art. 2473-bis del Codice civile (intitolato “Esclusione del socio”), che ammette la possibilità che l’atto costitutivo delle Srl preveda “specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”.

Il dato letterale, precisano i giudici siciliani, basta a marcare la differenza tra i due tipi societari.

Come la relazione ministeriale alla legge di riforma – richiamata nella sentenza de qua – per la quale il nuovo modello di Srl mira ad offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità. “imperniato fondamentalmente sulla considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali”.

Del resto, aggiunge il Tribunale, il legislatore del 2003 se “avesse voluto prevedere la possibilità di esclusione anche nell’ambito delle Spa, avrebbe manifestato espressamente tale intenzione”.

E, quindi, il contenuto dell’art. 2473-bis del Codice civile si deve ritenere “circoscritto alle sole società a responsabilità limitata”, tenuto conto della “collocazione sistematica della norma” e della “stessa ratio che ha ispirato la riforma”.

In definitiva, secondo il Tribunale è nulla, per violazione di una norma imperativa, la delibera della Spa convenuta che ha previsto la possibilità di escludere i soci per giusta causa.

Così com’è invalido, per nullità derivata, il successivo voto che ha estromesso dal novero dei soci la società attrice “trattandosi di deliberazione meramente attuativa di quella che ha apportato la modifica statutaria vietata”.

Peraltro, osserva in ultimo il Tribunale, la seconda delibera era comunque inefficace in base all’art. 2436 del Codice civile, perché mai iscritta nel Registro delle imprese.

 

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