Per la Cassazione, in assenza di domanda del figlio maggiorenne e non autosufficiente, è corretto che il mantenimento venga versato al genitore con lui convivente che materialmente provvede a tale mantenimento.

La fattispecie
In sede di divorzio dalla ex, a carico dell’uomo era stato posto l’obbligo di versare un contributo di tremila euro per il mantenimento dei tre figli della coppia, tutti maggiorenni.

Di tale somma veniva disposto il pagamento diretto di euro 1000,00 ciascuno in favore di due dei figli e l’uomo aveva lamentato, in sede d’appello, che il Tribunale avesse disposto il versamento diretto del contributo per il terzo figlio a favore della madre con lui convivente

Secondo il giudice di primo grado, infatti, la regola della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente sufficiente è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti su quest’ultimo. Pertanto ha concluso il giudice, sia il figlio non autosufficiente coabitante con il genitore, sia quest’ultimo sono entrambi legittimati a percepire la somma dovuta, salvo il figlio vi faccia specificamente domanda

Il principio di diritto
Il marito ricorreva quindi in cassazione, sostenendo che i giudici di primo e secondo grado avrebbero errato a disporre il versamento diretto alla madre del mantenimento dovuto al figlio maggiorenne sulla base della sola convivenza, senza che sussistessero gravi e motivate ragioni per escludere il versamento diretto al figlio, da intendere quale unico legittimato a percepire tale somma.

Tuttavia, i giudici della prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18008 del 2018, ritengono di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante.

Anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155-quinquies del codice civile, introdotto nel 2006, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato.

Conclusioni
Il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, che convive con l’altro genitore, non ha possibilità di scegliere la persona nei cui confronti adempiere. Sia il figlio, titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con cui questi convive, che ha diritto a ricevere dall’altro genitore un contributo per le spese necessaria a tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi ed entrambi sono legittimati a percepire l’assegno.

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