Al riconoscimento dell’efficacia di un atto di nascita straniero non è opponibile un principio di ordine pubblico consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo invece in rilievo il preminente interesse del minore all’identità personale e ad una piena genitorialità, nonché la fondamentale e generale libertà della persona di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso.

La fattispecie
Il decreto del Tribunale di Roma trae l’origine da due uomini, sposati in California e contraenti unione civile in Italia, che chiedevano al Tribunale italiano di ordinare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di rettificare l’atto di nascita ove i due figli venivano indicati come figli di uno solo di loro. Invero, per gli Stati Uniti entrambi gli uomini erano stati riconosciuti padri dei due minori, così come emergeva dall’atto di nascita americano. In base alla legislazione attualmente vigente in Italia, però, i provvedimenti stranieri relativi all’esistenza di rapporti di famiglia producono effetto nell’ordinamento italiano se non contrari all’ordine pubblico. I due minori sono cittadini italo-americani e, secondo la legge americana, essi sono figli di entrambi gli uomini. Dobbiamo però fare chiarezza sui termini: l’ordine pubblico internazionale che cosa è? Esso viene definito come insieme dei valori essenziali dell’ordinamento interno da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale. In particolare, il parametro di riferimento è costituito dai principi fondamentali vincolanti per il legislatore ordinario: il giudice deve quindi verificare se l’atto straniero contrasti o meno con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta Costituzionale, dal Trattati dell’Unione Europe, della Carta dei diritto fondamentali della UE, dalla CEDU oltre a tutte le norme sovrannazionali in materia di diritti dei minori.

Il principio di diritto
Secondo il Tribunale di Roma, l’atto di nascita formatosi in California non è contrario all’ordine pubblico internazionale così definito e, pertanto, è suscettibile di produrre i propri effetti anche nel nostro Paese.

Si deve poi perseguire il superiore e sempre determinante interesse dei due minori, che si concretizza nel diritto dei medesimi a conservare il legittimo status di figli riconosciuto negli Stati Uniti. In caso contrario, infatti, qualora tale status non potesse circolare e non potesse esser riconosciuto in Italia, ci sarebbe una incertezza giuridica suscettibile di influire negativamente sull’identità personale dei minori con inevitabili conseguenze pratiche (come l’assenza di diritti ereditari, l’impossibilità per l’altro genitore di rappresentare i figli avanti le istituzioni) nonché una violazione al diritto dei figli alla bigenitorialità.

Conclusioni
I Giudici affermano che l’unione tra persone dello stesso sesso è ricompresa nelle formazioni sociali, affermate, riconosciute e tutelate dall’art. 2 Cost. all’interno delle quali la persona svolge la sua personalità, sceglie di diventare genitore e di formare una famiglia, espressione del diritto e della liberà di autodeterminazione delle persone, tutelata anch’essa a livello costituzionale e sovrannazionale. Sempre più spesso, la famiglia viene intesa come comunità di affetti, indipendentemente dalla presenza di legami genetici tra i genitori (che, dunque, vengono ad assumere il ruolo di genitore sociale) ed i figli su cui esercitano, consapevolmente, la responsabilità genitoriale. Si pensi, a tale proposito, all’adozione nonché alle tecniche di fecondazione eterologa laddove consentita.

 

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA