Con il nuovo decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 di riforma della giustizia in materia fallimentare, esecuzione forzata e processo civile telematico, la banca o qualsiasi altro creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria, ma il suo pignoramento sulla casa (cosiddetto pignoramento immobiliare) potrà andare avanti anche se quest’ultima è stata inserita nel fondo patrimoniale, e senza esserci più bisogno di intraprendere l’azione revocatoria. La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene (con donazione) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, e quindi mettere all’asta la casa stessa, anche senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (appunto la cosiddetta revocatoria).

L’unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest’ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, fondo patrimoniale o trust.

Speriamo solo che il Giudice delle Leggi non ci metta lo zampino. Ma rischio c’è, visto che gli artt. 3 e 24 Cost. è un binomio che c’è!

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