Grazie alla preziosa segnalazione dell’amico Max Ratti,

ecco di seguito gli interessanti principi di una recente decisione (9.7.13) della CdA “antonelliana” affermati rispetto a vicenda in cui, relativamente a stessa società, una dichiarazione di fallimento di un Tribunale si è intersecata con un decreto di ammissione concordatario che era stato già pronunciato da altro Tribunale. Insomma una semplice questione o – come direbbe qualcuno – : ” ‘na cosa pà casa” 🙂 :

  1. Per il principio di unità della procedura concorsuale, una questione di competenza ex art. 9ter l.fall. si pone anche allorché una procedura di concordato preventivo venga aperta dinanzi ad un Tribunale diverso da quello in cui risulti depositata un’istanza di fallimento.
  2. L’eventuale previa ammissione della domanda di concordato preventivo non comporta l’improcedibilità dell’istanza di fallimento presentata dinanzi al Tribunale diverso, essendo inesistente un rapporto di pregiudizialità necessaria della prima procedura rispetto alla seconda ed appalesandosi comunque preliminare il problema della competenza.
  3. Per “sede principale dell’impresa” deve ritenersi la sede effettiva, coincidente, sino a prova contraria, con la sede legale.
  4. Solo con la definitività del decreto di omologa ex art.180 l.fall. lo stato di crisi viene rimosso e pertanto viene meno il presupposto oggettivo che renderebbe ancora possibile la dichiarazione di fallimento.

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Comunque lo stesso giorno, qui in …”Granducato”, nella Pistoia tanto …”amata” da Dante, gli si rispondeva alla ‘grande’ con l’analisi sul “micro-procedimento” ex art.169bis l.fall., chiarendosi , in estrema sintesi, che in fase di c.p. “in bianco” da un contratto non ci si può mai sciogliere, ma al più “sospendersi” e che comunque solo con l’omologa del c.p. lo scioglimento diventa definitivo.

Anche se fra poco qui ci si …scioglie lo stesso, ma dal …caldo 🙂

Buone Vacanze!

Antonio Pezzano

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