Salve, la Cassazione è davvero laboriosa.
Non si è ancora spenta l’eco della ‘monumentale’ (per rilevanza e…pagine: 70!) Cass. SS. UU. 1521/13 su fattibilità (quella giuridica la deve valutare il Tribunale, ma quella economica è ‘cosa’ dei creditori), che grazie alla segnalazione dell’amico Michele Mennuti scopro altra importante decisione: la 1237/13.
Sì, è davvero importante perché:
- Precisa che il LG va nominato solo in caso di cp con cessione dei beni (o cp similari).
- Conferma (v. Cass. 15699/11) che la designazione (e poteri) del LG, come le modalità della liquidazione, possono essere oggetto della proposta concordataria, e quindi possono essere indicate dal debitore, che però, ove non vi provveda (o non vi provveda correttamente), impone al Tribunale di intervenire.
- Chiarisce che il controllore non può essere anche il controllato: quindi d’ora in poi il CG non potrà essere anche LG.
A presto con un’interessante decisione che ha statuito come si cancellano i vincoli ipotecari in sede concordataria.