Salve, la Cassazione è davvero laboriosa.

Non si è ancora spenta l’eco della ‘monumentale’ (per rilevanza e…pagine: 70!) Cass. SS. UU. 1521/13 su fattibilità (quella giuridica la deve valutare il Tribunale, ma quella economica è ‘cosa’ dei creditori), che grazie alla segnalazione dell’amico Michele Mennuti scopro altra importante decisione: la 1237/13.

Sì, è davvero importante perché:

  1. Precisa che il LG va nominato solo in caso di cp con cessione dei beni (o cp similari).
  2. Conferma (v. Cass. 15699/11) che la designazione (e poteri) del LG, come le modalità della liquidazione, possono essere oggetto della proposta concordataria, e quindi possono essere indicate dal debitore, che però, ove non vi provveda (o non vi provveda correttamente), impone al Tribunale di intervenire.
  3. Chiarisce che il controllore non può essere anche il controllato: quindi d’ora in poi il CG non potrà essere anche LG.

A presto con un’interessante decisione che ha statuito come si cancellano i vincoli ipotecari in sede concordataria.

Antonio Pezzano

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