L’iscrizione della società nella Sezione del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative non preclude all’autorità giudiziaria ordinaria l’indagine sulla reale sussistenza dei requisiti che consentono alla società di essere considerata una start-up innovativa e quindi di non essere soggetta, per il limitato periodo di 4 anni dalla costituzione, alle ordinarie procedure concorsuali. Il solo…