L’iscrizione della società nella Sezione del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative non preclude all’autorità giudiziaria ordinaria l’indagine sulla reale sussistenza dei requisiti che consentono alla società di essere considerata una start-up innovativa e quindi di non essere soggetta, per il limitato periodo di 4 anni dalla costituzione, alle ordinarie procedure concorsuali.

Il solo fatto dell’iscrizione della società nella Sezione speciale del Registro imprese, quindi, non preclude al giudice ordinario l’accertamento in sede pre-fallimentare che la società abbia effettivamente i requisiti di legge per l’attribuzione ed il mantenimento della qualifica di società start-up.

Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – decreto del 18 gennaio 2018

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA