L’iscrizione della società nella Sezione del Registro delle imprese riservata alle start-up innovative non preclude all’autorità giudiziaria ordinaria l’indagine sulla reale sussistenza dei requisiti che consentono alla società di essere considerata una start-up innovativa e quindi di non essere soggetta, per il limitato periodo di 4 anni dalla costituzione, alle ordinarie procedure concorsuali.
Il solo fatto dell’iscrizione della società nella Sezione speciale del Registro imprese, quindi, non preclude al giudice ordinario l’accertamento in sede pre-fallimentare che la società abbia effettivamente i requisiti di legge per l’attribuzione ed il mantenimento della qualifica di società start-up.
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – decreto del 18 gennaio 2018