Il Tema in Discussione:
Si affronta con la presente segnalazione il tema dell’omesso versamento Iva e cosa ciò può comportare in termini di responsabilità penale per il nuovo amministratore della società.

La recente sentenza della Cassazione sul punto:
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, si è pronunciata sull’argomento con la sentenza n. 6220 depositata in data 11 febbraio 2018.

I giudici di legittimità, confermando la decisione di merito sul punto, hanno innanzitutto ribadito che ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza dell’imputato di non operare un versamento che sappia essere dovuto.

Con riguardo poi alla responsabilità dell’amministratore, nella sentenza è richiamato il principio delle Sezioni Unite (sentenza n. 37424/2013) secondo cui, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità può rilevare solo se si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far fronte alle proprie obbligazioni, atteso che l’amministratore potrebbe accantonare somme per potervi adempiere.

Le conclusioni:
La Cassazione ha così concluso, con la sentenza n. 6220 sopra richiamata, che l’assunzione della carica di amministratore e di liquidatore della società comporta una preventiva minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che chi subentra di espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da precedenti inadempienze.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che il nuovo amministratore della società non solo avrebbe dovuto verificare la situazione prima di assumere l’incarico, ma in ogni caso avrebbe potuto rassegnare le dimissioni una volta svolte le verifiche del caso.

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