Pubblicata il 27.08.2021 in Blog Diritto della Crisi (Discussione Chiusa)
Un problema di prassi sempre più ricorrente, quanto rilevante, riguarda la   corretta formalizzazione al Registro delle Imprese  dell’avvenuta chiusura delle procedure di concordato preventivo.
Pur essendo inequivoco l’ art.181 l.fall. nel chiarire  che il concordato si chiude  con il decreto di omologazione e sebbene  sia prevista la relativa pubblicazione al Registro delle imprese, generalmente non si provvede  ad espungere dalla  visura ordinaria anche  il riferimento allo status di soggetto in concordato (naturalmente fermo il lasciarne traccia indelebile – come ci ricorda anche  Cass. 19761/2017 – nella “storica”).
Tutto ciò perché il MISE/Divisione VI ha previsto la necessità del deposito, non solo di detto decreto , ma  anche   del provvedimento di avvenuto adempimento della  proposta concordataria (Circ. n. 3721-C del 21.05.2019 https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-3721C-concordato-2019.pdf ). Peraltro, senza che nessuna norma di legge  preveda che sia emanabile di  un ‘si’ tale provvedimento.
Nonostante  ciò,  e sebbene  alcuni  giudici  del registro avessero  evidenziato proprio al MISE la problematica per evitare “così che in coloro che consultano le visure sorga l’erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura successivamente al decreto di omologa”, la predetta Divisione VI  ha stabilito  – come dicevamo –  che la “scritta fissa 96” (non esistenza di procedura in corso) continua, come già attualmente, a non essere emessa fino a quando non è completata la fase di esecuzione del concordato preventivo.” ( Circ.cit).
Orbene, ci pare evidente che la  situazione “pubblicitaria” de qua,  soprattutto nel caso  di concordati in continuità ,  possa creare non pochi disagi all’ordinaria  operatività aziendale   atteso che l’impresa continua a risultare contraddistinta col marchio  “ in concordato”.
Tra  l’altro, si genera un  difetto di chiarezza che  potrebbe ingenerare   incertezze anche nei terzi (soprattutto ove operatori  esteri ), in particolare   rispetto  all’estensione d’efficacia  delle fondamentali previsioni di cui agli artt. 167, 169 e 169-bis l.fall.: si applicheranno davvero sino all’omologazione o invece , perdurando lo status “in concordato”, fino all’avvenuta esecuzione della proposta?
Dunque cosa fare?
Anche sul presupposto che il principio di tassatività/tipicità  delle iscrizioni al Registro delle imprese di cui agli artt.2188, 2193 c.c. e 7 dpr 581/1995  impone, come necessario corollario, darsi atto  di ogni mutamento relativo a fatti di cui si è dato precedentemente notizia allo scopo così  di  “ assicurare completezza e organicità di pubblicità”( art.8, co.6, L.580/93), instare sempre in sede di omologazione affinché il Tribunale emetta uno specifico ordine al riguardo.
Provvedimento, tra l’altro, emanabile anche post omologazione  in quanto statuizione di natura ordinatoria e quindi sempre pronunciabile senza alcuna preclusione di “giudicato” (cfr. in tema Cass. SU 19506/2008). Potrà essere invocata, per quanto di ragione, la disapplicazione  dell’illegittima circolare in esame   ai sensi degli oramai epici artt. 4 e 5 dell’ all. “E”  L. 2248/1865, anche perché    mera circolare, cioè atto amministrativo neppure pronunciato nella forma regolamentare prescritta dall’art.8, co. 6-bis, L.580/93, peraltro emanabile solo di concerto con il MIGI, come neanche ci risulta avvenuto.
Una finale chiosa: mentre ci si preoccupa come viene pubblicizzata la fine della procedura concordataria, non va comunque dimenticato che tuttora, nonostante la previsione del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art.161 l.fall. e la vigilanza del Giudice Delegato ex art.8,co.3, L.580/93,  non risulta che presso tutti i  Registri delle imprese sia pubblicata  in forma integrale la  domanda di concordato ovvero quella con riserva e quindi  la proposta (ove poi depositata).
Anche solo in prospettiva di uno  stimolo alle  proposte concorrenti – che come noto possono essere depositate da soggetti divenuti creditori “anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all’articolo 161” – non e’ certo una bella constatazione .
Vi risultano prassi diverse da quelle da me descritte? Sarei davvero lieto di una Vs condivisione per approfondire insieme  il confronto su temi  così delicati  e che investono,  più in generale, quello della massima trasparenza nelle moderne procedure concorsuali, salvo quanto deve rimanere strettamente riservato per non compromettere irreparabilmente i diritti del debitore  ovvero quelli della massa dei creditori o delle investigazioni.

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