Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di tipo societario, cioè di immedesimazione organica, che esula dall’ambito della prestazione d’opera, dal rapporto di lavoro (subordinato o parasubordinato) e dal mandato.

Il Tema in Discussione
Si discute se, in ragione della natura del rapporto esistente tra amministratore e società, sia legittima o meno la previsione statutaria di gratuità delle sue funzioni.

Il Caso Pratico
Con sentenza del 12 marzo 2013, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’impugnazione avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Livorno con la quale era stata disattesa la domanda di un ex amministratore di Srl volta alla corresponsione del compenso per avere ricoperto la carica dal 1978 al 2004.

Riteneva la Corte territoriale sussistere la prova della gratuità della carica, ai sensi dell’art. 12 dello statuto, il quale prevedeva solo un rimborso spese, salva sempre la diversa deliberazione assembleare, nel caso di specie mai assunta.

L’appellante proponeva ricorso in Cassazione in quanto nella specie era, a suo dire, stata provata l’attività gestoria durata ventisei anni e la mancata percezione dei compensi che gli spettavano essendo tale attività da presumersi come onerosa e sussistendo con la società un rapporto di parasubordinazione, laddove l’eventuale rinuncia tacita avrebbe potuto ricavarsi solo da un comportamento assolutamente incompatibile con detta pretesa.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. I n. 285 del 9 gennaio 2019
Il ricorso è stato ritenuto infondato ed è stato respinto con la seguente motivazione:

Le Sezioni unite di questa Corte hanno ormai chiarito che l’amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario, il quale esula dall’ambito dell’art. 409 c.p.c., essendo viceversa egli ‘il vero egemone dell’ente sociale’: la tipicità e la specificità del rapporto di amministrazione consistendo nell’essere appunto un ‘rapporto di tipo societario’. Sono state, così, respinte tutte le altre qualificazioni in passato da altri avanzate (lavoro subordinato o parasubordinato, prestazione d’opera professionale, mandato), Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545.

Ciò perchè i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicchè, quand’anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d’opera, intellettuale o non intellettuale (Cass. 17 ottobre 2014, n. 22046).

Ne deriva, per la specialità del rapporto, l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. (Cass. 13 novembre 2012, n. 19714) e la legittimità della previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società (Cass. 1 aprile 2009, n. 7961).

Ed è certamente lecita la clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. 21 giugno 2017, n. 15382).

Ne deriva che non merita censura la sentenza impugnata, la quale si è pienamente uniformata al principio esposto in punto di diritto, ed, in punto di fatto, ha accertato come l’art. 12 dello statuto prevedesse detta clausola di gratuità per la prestazione dell’attività di amministrazione”.

 

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