Laddove lo studente contragga una malattia all’interno dell’ospedale nel quale sta svolgendo il tirocinio, non vi è responsabilità della struttura laddove questa abbia posto in essere la profilassi a tutela della sua integrità psico-fisica consistente nella somministrazione di un vaccino.

La fattispecie
La Corte d’Appello di Brescia, confermando quanto deciso dal Tribunale, ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni di un’allieva della scuola di infermieristica che, durante lo svolgimento del tirocinio presso una struttura ospedaliera, ha contratto una malattia.

La Corte territoriale, infatti, ha escluso la colpa dell’ente ospitante che aveva regolarmente tutelato la salute della studentessa somministrandole il vaccino.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la tirocinante, ritenendo che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la responsabilità della struttura, che aveva provveduto a porre in essere la profilassi, non essendo prevedibile la resistenza della ricorrente al vaccino.

Il principio di diritto
La Corte, con sentenza n. 31873 del 2018 precisa che l’obbligo di sicurezza che grava sull’imprenditore e sulle pubbliche amministrazioni è assunto non solo nei confronti dei lavoratori subordinati ma anche verso le altre categorie di soggetti che, a vario titolo, si pongono in relazione con i luoghi di lavoro. La normativa antinfortunistica tutela chiunque svolga attività lavorativa all’interno di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere o una professione.

Anche per il tirocinio, continuano gli Ermellini, vale il principio della responsabilità contrattuale e risarcitoria ex artt. 1218 e 2087 c.c. laddove vi sia un inadempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e da ciò derivi causalmente una lesione alla persona. Ciò posto, al datore non può essere addebitato qualsiasi evento lesivo della salute del dipendente-tirocinante, dal momento in cui non viola alcuna regola cautelare.

Conclusioni
I Giudici rilevano che la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra espressi laddove ha affermato che, posto che il datore deve garantire la sicurezza anche dei tirocinanti, ha escluso nel caso di specie la responsabilità della struttura ospedaliera che ha regolarmente somministrato il vaccino alla studentessa, non potendo essere ritenuta risposabile per la resistenza al vaccino di quest’ultima.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte non accoglie la richiesta della ricorrente.

 

 

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