Applicazione del principio di cui all’art. 2476 comma 6° c.c. che prevede la responsabilità “diretta” degli amministratori per il danno provocato (appunto direttamente) al creditore da propri atti dolosi o colposi.

Il tema in discussione
Si discute se ed eventualmente in quali termini sia da ravvisare la responsabilità dell’amministratore di una srl che effettui un nuovo ordine di merce pur essendo (o dovendo essere) il medesimo a conoscenza del fatto che la società ha perso il capitale sociale e non sarà pertanto in grado di adempiere la relativa obbligazione.

In particolare, si discute se con la condotta suindicata l’amministratore si renda responsabile di un danno diretto al patrimonio del terzo venditore e risponda, quindi, nei confronti di quello ai sensi dell’art. 2476, comma 6°, c.c.

Il caso pratico
Il processo iniziava a seguito dell’atto di citazione notificato dalla società a responsabilità limitata fornitrice della merce contro gli amministratori della srl che aveva ordinato la fornitura, ai quali veniva contestato di aver fatto assumere alla società debitrice l’obbligazione di pagamento verso l’attrice sapendo (o dovendo sapere con l’ordinaria diligenza) che la stessa non sarebbe stata adempiuta in quanto la seconda al momento dell’ordine della merce aveva già perduto il proprio capitale e si trovava in stato di crisi.

In buona sostanza, la censura sollevata agli amministratori era quella di aver fatto assumere alla società debitrice un impegno di pagamento che non avrebbe potuto essere dalla medesima onorato.

La decisione del tribunale di trieste, sezione specializzata in materia d’impresa: sentenza n. 160 del 1 marzo 2018
Nell’accogliere la domanda attorea, con condanna in solido dei tre amministratori al pagamento in favore della società creditrice della somma di euro 5.298,91, il tribunale di trieste rileva che la condotta degli amministratori medesimi deve essere qualificata come integrante la violazione di quanto previsto dall’art. 2395 c.c. (cui corrisponde in tema di srl la disposizione di cui all’art. 2476 comma 6° c.c.) Che prevede la responsabilità degli amministratori per il danno direttamente provocato al creditore da atti dolosi o colposi dei medesimi.

Il danno di cui deve essere accordato il risarcimento deriva quindi, secondo il tribunale triestino, non, in modo indiretto, da una condotta degli amministratori funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo ad assolvere la sua funzione di garanzia generica, ma, in modo diretto, dall’assunzione da parte degli stessi di un debito pur sapendo (o dovendo sapere) che non sarebbe stato pagato.

Si legge nella motivazione della sentenza de qua : “deve ritenersi che l’amministratore di società sia ben in grado, in base ai principi di buona amministrazione, di apprezzare l’andamento della gestione nel corso dell’esercizio, essendo tenuto a calibrare le proprie concrete scelte operative volta per volta, secondo i risultati di gestione conseguiti medio tempore, dovendosi quindi escludere, in mancanza di elementi che inducano a ritenere il contrario, che l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società possa essere apprezzata solo al momento della redazione della bozza di bilancio. … la consapevolezza dello stato di crisi della società imponeva agli amministratori un attento e periodico monitoraggio della situazione economico-patrimoniale che, se posto in essere, avrebbe consentito loro di accertare la sopravvenuta perdita del capitale sociale, limitandosi ad una gestione meramente conservativa ed evitando l’assunzione delle nuove obbligazioni verso la … srl”.

Conclude quindi il tribunale :”sussiste quindi la responsabilità dei tre amministratori per avere colposamente assunto un debito a carico della società senza che le condizioni economico-patrimoniali lo consentissero, cagionando alla … srl un conseguente danno costituito dal mancato incasso del prezzo … e senza che in contrario possa rilevare l’asserita volontaria assunzione del rischio imprenditoriale della fornitura nella consapevolezza della difficoltà della … srl da parte della … srl non sussistendo prova che l’attrice fosse consapevole che … srl si trovasse, all’epoca della conclusione del contratto, in una situazione di crisi patrimoniale tale da impedire il pagamento del non ingente debito, potendo la creditrice al riguardo contare, a differenza degli amministratori della debitrice, sulle sole risultanze dell’ultimo bilancio disponibile”.

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