La dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, dies a quo per la decorrenza del termine di tre mesi trascorso il quale è possibile presentare la domanda di scioglimento dell’unione civile, deve considerarsi condizione di procedibilità del ricorso?

La fattispecie
Un soggetto (Tizio) chiedeva  Tribunale di Novara di pronunciare lo scioglimento dell’unione civile celebrata con altro uomo (Caio). All’esito dell’udienza presidenziale, durante la quale il resistente (Caio), pur ritualmente notificato, è rimasto contumace, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separate con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione ma con l’obbligo di reciproco rispetto, fissando udienza dinanzi al Giudice istruttore.

Quest’ultimo, all’udienza celebrata circa tre mesi dopo, rilevata la ritualità della notifica dell’ordinanza presidenziale svolta da Tizio, ha dichiarato la contumacia di Caio e trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio.

Il principio di diritto
Qualora non ricorra alcuno dei casi previsti dall’art. 3 della legge sul divorzio (il cui verificarsi non comporta uno scioglimento automatico, ma rende solamente possibile lo scioglimento dell’unione attraverso sentenza pronunciata in esito ad un procedimento contenzioso, accordo davanti all’ufficiale di stato civile o accordo stipulato in esito a negoziazione assistita), la legge sulle unioni civili prevede la possibilità di sciogliere l’unione stessa quando le parti ne abbiano manifestato la volontà (anche disgiuntamente) davanti all’ufficiale di stato civile.

Tale dichiarazione non ha effetti dissolutivi di per sé ma è solo il presupposto per presentare, non prima del decorso del termine dilatorio di tre mesi indicato dalla norma, la domanda di scioglimento.

Solamente dopo la dichiarazione e il decorso del termine di tre mesi, pertanto, sarà possibile intraprendere una delle strade individuate dal legislatore: quella giurisdizionale (con proposizione della domanda di divorzio congiunto o di divorzio in sede contenziosa) o quella stragiudiziale (in forma di negoziazione assistita o di scioglimento dell’unione davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile).

Conclusioni
Il fatto che, nel caso di specie, non sia stata resa la dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile, secondo il Collegio, non preclude la possibilità di delibare la domanda di scioglimento dell’unione. Qualora l’attore (Tizio) abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al compagno (Caio), abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e, tra la fase presidenziale e il momento in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvedimento definitorio del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, si deve ritenere che l’omissione della fase amministrativa innanzi all’ufficiale dello stato civile non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda.

La legge sulle unioni civili, infatti, non qualifica espressamente tale dichiarazione come condizione di procedibilità dell’azione, né fa discendere alcuna conseguenza dall’inadempimento di tale incombente considerato soltanto come dies a quo per la decorrenza del termine di tre mesi.

Il Tribunale di Novara, pertanto, accoglie la domanda attorea e pronuncia lo scioglimento dell’unione civile.

 

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