Decisivo l’errore compiuto dall’ospedale e dal medico: non si sono resi conto della gestazione gemellare. Per i Giudici è evidente la lesione subita dalla donna.
La fattispecie
Una donna, compiendo una difficile scelta, opta per abortire il prodotto del concepimento che porta in grembo ed interrompendo così la gravidanza. Dopo alcuni mesi però, la donna si ritrovava a partorire una bambina. La vicenda è stata presto spiegata: chiaro l’errore compiuto dalla struttura ospedaliera e dal medico ginecologo, infatti nessuno si era reso conto la madre aveva in grembo due gemelli e che solo per uno di essi era stata interrotta la gestazione. Legittimo, di conseguenza, il risarcimento a favore della donna che i giudici di primo e secondo grado hanno riconosciuto. La vicenda è arrivata però in Corte di Cassazione.
Il principio di diritto
Secondo la Cassazione, grazie all’ordinanza n. 2070 del 2018, la donna dovrà ricevere quasi 39mila euro per l’errore compiuto dall’ospedale e dal medico, colpevoli di non essersi resi conto, in occasione della interruzione della gravidanza, che la stessa portava in grembo due gemelli, e limitatisi quindi a eliminare un solo feto.
Nonostante il perfetto stato di salute della bambina poi partorita a sorpresa dalla donna, i giudici in Cassazione ritengono evidente il danno provocato dalla condotta dell’ospedale e del medico.
Nello specifico, i magistrati osservano che, a fronte di una «nascita indesiderata» – come in questo caso, in cui la donna aveva spiegato di «non voler portare a termine la gravidanza per ragioni di difficoltà economica e psicologica» –, il danno sofferto dalla madre non è solo quello relativo alla salute, ma anche «quello sofferto per la lesione della libertà di autodeterminazione» sul fronte di una «procreazione cosciente e responsabile».
Conclusioni
Nella vicenda in esame, quindi, il «serio pericolo» che giustificava «l’interruzione della gravidanza» era quello relativo alle «condizioni economiche» della madre. Ciò fa emergere, secondo i Giudici, «le negative ricadute esistenziali nella vita della madre, in conseguenza della violazione del suo diritto a non dar seguito alla gestazione e non esercitato in conseguenza del colpevole inadempimento dei medici e della struttura ospedaliera».