Anche nel caso in cui il soggetto non riporti un danno biologico documentato, egli ha comunque diritto al risarcimento danni  non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, purché sia stato leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare.

La fattispecie
Tale è il principio di diritto espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 23754 del 2018. Alla base della causa, c’è una complessa vicenda iniziata da una richiesta al Tribunale di Agrigento di due proprietarie di appartamenti affinché la convenuta fosse condannata a rimuovere in via di urgenza una canna fumaria che era stata apposta lungo una facciata condominiale.

Il Tribunale, una volta disposta CTU, sull’esito dell’accertamento ne disponeva la immediata rimozione con collocazione in altro sito, con osservanza delle norme vigenti in materia di distanza tra le costruzioni.

Disatteso il reclamo presentato dalla resistente, le ricorrenti agivano con giudizio di merito per chiedere la condanna della convenuta anche al risarcimento dei danni da loro subiti ex art. 844 c.c. in materia di immissioni.

Anche tale ultima richiesta veniva accolta con conseguente condanna della convenuta a versare € 5.000 a ciascuna delle attrici a titolo di ristoro per danno non patrimoniale.

Entrambe le parti impugnavano  detto provvedimento: una lamentando la concessione del risarcimento, e l’altra la ristrettezza dello stesso.

Il principio di diritto
Il Giudice della Cassazione, si esprimeva in ordine diritto al risarcimento del danno, rifacendosi anzitutto agli insegnamenti della nota decisione della Corte Suprema n. 20198 del 2016.

Tale decisione, in particolare, aveva chiarito che permane la distinzione tra tutela civilistica e amministrativa delle immissioni nonostante l’entrata in vigore di una legge del 2008 sul tema; in forza di tale distinzione il diritto al risarcimento del danno per immissioni non è subordinato all’accertamento in concreto del superamento dei limiti di legge.

Il giudice civile, in altre parole, mentre è tenuto a concedere il risarcimento solamente quando si accerta una violazione dei limiti di legge delle immissioni, è comunque anche chiamato ad esaminare e decidere con prudente apprezzamento anche i casi in cui nel processo sottoposto al suo vaglio non sia stata fornita prova del superamento  di detti limiti fissati dal legislatore nella normativa speciale posta a tutela della collettività.

Conclusioni
Nel caso in questione, quindi, la Cassazione ha ritenuto che i giudici dei due gradi precedenti avessero correttamente applicato i predetti orientamenti giurisprudenziali nel modo che segue: pur escludendo la ricorrenza di un pregiudizio alla salute delle parti istante tale da potersi configurare come danno biologico, ha confermato la sussistenza di un danno non patrimoniale, evidenziato dal complessivo materiale probatorio raccolto dal quale si evince un quadro sufficientemente chiaro dei disagi e sofferenze patiti dalle attrici.

Il principio riaffermato dalla Cassazione con l’occasione, pertanto, è che il giudice civile può concedere un risarcimento per danno non patrimoniale senza essere vincolato al superamento dei limiti di tolleranza posti dalla legge in ambito amministrativo.

 

 

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